LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31. 
 
  1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici  e
privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista  dall'articolo
4  del  decreto-legge  8  luglio  1974,  n.  264,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e'  fissata  nella
misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di  cui  il
9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e  l'1,35  per  cento  a
carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta,  per
gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per
i datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo  comma,  lettera  d),
del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. 
  2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  il  contributo   istituito
dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841,  successivamente
modificato dall'articolo 4 della legge  6  dicembre  1971,  n.  1053,
posto a carico dei pensionati delle  amministrazioni  statali,  delle
aziende autonome e dell'Ente Ferrovie  dello  Stato  sui  trattamenti
pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per  cento;
a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso. 
  3. Le economie risultanti nei  bilanci  delle  Aziende  autonome  e
dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma
precedente sono  recuperate  mediante  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151)) 
  5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i  soggetti  aventi
diritto alle indennita' economiche di  malattia  sono  fissati  nelle
misure indicate nell'allegata tabella G. 
  6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono  applicate,  sia
per quanto riguarda il contributo a carico  dei  dipendenti  che  per
quello a  carico  dei  datori  di  lavoro,  sull'intera  retribuzione
imponibile come individuata dall'articolo 12 della  legge  30  aprile
1969, n. 153, con esclusione delle  somme  corrisposte  a  titolo  di
diaria  o  indennita'  di  trasferta  fino  all'ammontare  esente  da
imposizione  fiscale.  Restano  fermi  i  minimali  di   retribuzione
imponibile fissati per ciascun anno  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza  sociale,  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,
nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresi' confermate le
retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie
di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
  7. E' soppresso il comma 23 dell'articolo 4  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. 
  8. Per le  prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale,  dagli
artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali  e  loro  rispettivi
familiari  coadiutori,  dai  liberi   professionisti,   nonche'   dai
lavoratori  dipendenti  e  pensionati,  e'  dovuto   un   contributo,
comprensivo di quello di  cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  8
luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,  nella  legge  17
agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del  7,5  per  cento  del
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello
cui il contributo si  riferisce,  con  esclusione  dei  redditi  gia'
assoggettati  a  contribuzione  per  le  prestazioni   del   Servizio
sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e
agrari, dei  fabbricati  e  di  capitale  concorrono,  per  la  parte
eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire. 
  9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto  anche  dai
coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni  e  rispettivi  concedenti,
nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. 
Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle
aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche'  nelle
zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984. 
  10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi  8
e 9, con esclusione  dei  soggetti  titolari  di  reddito  da  lavoro
dipendente  e  assimilato,  non  puo'   comunque   essere   inferiore
rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di  lire  324.000,
frazionabile per i mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno.  Per
le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili  ubicate  nei
territori montani di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone  agricole  svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 
984, la misura predetta e' ridotta del 50 per cento. (8) 
  11.  Il  contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge  23  dicembre
1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge
1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella  legge  8
agosto 1980, n. 441, e' stabilito nella misura del 7,5 per cento  del
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. per l'anno relativo a  quello
cui  il  contributo  si  riferisce.  Il  relativo  versamento   sara'
effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo
a  quello  cui  il  contributo  si  riferisce.   Restano   ferme   le
disposizioni vigenti per la  determinazione  del  contributo  per  le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico  dei  cittadini
stranieri. 
  12. I soggetti di cui al comma 11, che siano  tenuti  al  pagamento
del contributo per le prestazioni del  Servizio  sanitario  nazionale
per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del
contributo determinato ai sensi del comma predetto,  decurtato  delle
somme gia' pagate come contributo per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8,  9  e  10.  Il  relativo
versamento sara' effettuato in unica soluzione  entro  il  30  giugno
dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. 
  13.  I  contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario
nazionale di cui ai commi 1, 8, 9  e  11  del  presente  articolo  si
applicano sulla quota degli imponibili complessivi  assoggettabili  a
contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue. 
  14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite  di
lire 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella
misura del 4 per cento.(13)(15) 
  15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui
al comma precedente e' cosi' ripartita: 3,80 per cento a  carico  del
datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.(13) 
  16. Fino al 31 dicembre 1986, resta  fermo  il  contributo  per  le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6,
primo comma,  lettera  a),  della  legge  28  luglio  1967,  n.  669,
dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e  dall'articolo
11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250. (9) 
  17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15
le Amministrazioni  statali,  ivi  comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie  dello
Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende  municipalizzate,
nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla  legge  20  marzo
1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,  limitatamente  alla
quota a loro  carico,  sulla  base  della  normativa  vigente  al  31
dicembre  1985,  restando  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  il
versamento diretto al pertinente  capitolo  di  entrata  dell'aumento
recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire
2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto  a  lire  1.200
miliardi,  mediante  corrispondente   riduzione   dell'accantonamento
iscritto nell'allegata tabella B  per  "Proroga  fiscalizzazione  dei
contributi di malattia" e, quanto a  lire  1.000  miliardi,  mediante
corrispondente riduzione de lo stanziamento iscritto al  capitolo  n.
3622 dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. 
  18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni  si
applicano a decorrere dal periodo di  paga  in  corso  al  1  gennaio
1986.(10)(17) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 28 ottobre-3  dicembre  1987,
n.  431  (in  G.U.  1a  s.s.  9/12/1987,   n.   52)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 10  del  presente  articolo
"nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui  al
precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non  inferiore  a
L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del
minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8"
e "nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti  di  cui
al precedente comma 9, fissato comunque in somma annua non  inferiore
a L. 324.000 non consente prova contraria, ai  fini  del  contributo,
del minor reddito effettivo,  determinato  ai  sensi  del  precedente
comma 8". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 ha disposto (con  l'art.6  comma  3)
che il termine di cui al comma 16 del presente articolo e'  prorogato
al 31 dicembre 1987. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art.10 comma  6)  che"
In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo  prova  contraria  da
parte del contribuente, sulla  base  dell'aliquota  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti
disposizioni, e dell'imponibile effettivo". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 19 settembre 1992, n.384 convertito con modificazioni dalla
L. 14 novembre 1992, n.438 ha disposto (con l'art.6 comma 11) che" La
misura del contributo previsto  dall'articolo  31,  comma  14,  della
citata legge n. 41 del  1986,  e  successive  modificazioni  (e),  e'
elevata al 4,60 per cento." 
  Ha inoltre disposto che:" L'aliquota dello 0,40 per cento a  carico
del lavoratore, prevista dall'articolo 31,  comma  15,  della  citata
legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni (e), e' elevata allo
0,80 per cento." 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art.8  comma  19)
che" L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' elevato  a  lire
150.000.000 annue". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 ha disposto (con l'art.36 comma 1
lettera a) che"Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  37,  l'imposta
regionale sulle attivita' produttive si  applica  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima  data
sono aboliti: a) i contributi per il servizio sanitario nazionale  di
cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".