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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  27-4-2001
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Art. 31

1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso.
3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151))
5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.
6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. È soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari.
Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento. (8)
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.
12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.
13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.
14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.(13)(15)
15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.(13)
16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250. (9)
17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonché gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione de lo stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986.(10)(17)

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AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 ottobre-3 dicembre 1987, n. 431 (in G.U. 1a s.s. 9/12/1987, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 10 del presente articolo "nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8" e "nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 9, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 324.000 non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 ha disposto (con l'art.6 comma 3) che il termine di cui al comma 16 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1987.
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art.10 comma 6) che" In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 19 settembre 1992, n.384 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n.438 ha disposto (con l'art.6 comma 11) che" La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni (e), è elevata al 4,60 per cento."
Ha inoltre disposto che:" L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni (e), è elevata allo 0,80 per cento."
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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art.8 comma 19) che" L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 ha disposto (con l'art.36 comma 1 lettera a) che"Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti: a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".