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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1992

Art. 14

1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno.
2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.