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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal:  27-5-1991
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Art. 11

Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente
1. L'istituto della mobilità all'interno dell'Ente concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla località sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non è soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilità di urgenza ed ordinaria, è disposta sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori del presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
A) Mobilità di urgenza:
1) nei casi in cui, nell'ambito dell'Ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di Direzione della Unità Sanitaria Locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità dell'unità operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta;
B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente:
gli enti,
((prima di procedere alla copertura))
dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono attivare, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, misure di mobilità ordinaria interna nell'osservanza delle modalità e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità del personale;
b) per il personale collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal VI all'XI livello retributivo, a seguito di una valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata del cur- riculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire - effettuata dall'Ufficio di direzione - integrato dal Responsabile di Servizio cui il posto si riferisce ove non facente già parte dell'ufficio di Direzione stesso - per le posizioni funzionali ricomprese dal VI al X livello retributivo;
c) per il restante personale mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo nella posizione funzionale, profilo e disciplina di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica;
d) con riferimento alle lettere b) e c), per la situazione personale e familiare, riguardante anche documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, nonché per la residenza anagrafica è attribuito un massimo di punti 15 sulla base dei criteri individuati in sede di contrattazione decentrata a livello locale;
e) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente con maggiore anzianità complessiva di servizio.
4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nel presente articolo sono adottati dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.