LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34. 
(Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di
                              Bolzano) 
  1.  A  decorrere  dall'anno  1995  la  quota  del  3,10  per  cento
dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali,  loro  derivati  e
prodotti analoghi di cui all'articolo 8,  primo  comma,  lettera  a),
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificano dall'articolo  4,
comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, e' ridotta al 2,3  per
cento. 
  2. Le norme di attuazione per il  completamento  del  trasferimento
delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a  decorrere
dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da  trasferire,  determi-
nate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province  autonome,  sono
poste a carico degli interessati, a condizione che  il  trasferimento
venga completato entro il 30  settembre  1995.  Al  fine  di  rendere
possibile l'esercizio  organico  delle  funzioni  trasferite  con  le
medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle  regioni  e
alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle
funzioni  amministrative  che,  esercitate   dagli   uffici   statali
soppressi, residuano alla competenza dello  Stato;  al  finanziamento
degli oneri necessari per l'esercizio  delle  funzioni  delegate  che
provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse
che sono determinate di intesa con il Governo in modo  da  assicurare
risparmi di spesa per il bilancio dello Stato. 
  3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-
Venezia Giulia al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale
previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,  n.
537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento  e
al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le  province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del   Servizio
sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun  apporto  a
carico del  bilancio  dello  Stato  utilizzando  prioritariamente  le
entrate  derivanti  dai  contributi  sanitari  ad   esse   attribuiti
dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e,   ad
integrazione, le risorse dei propri  bilanci;  per  i  predetti  enti
cessa l'applicazione  dell'articolo  12,  comma  9,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle  compensazioni  di  cui
all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto  legislativo  n.  502
del 1992,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  anche  con
riferimento  agli  esercizi  precedenti.  Di   conseguenza   non   si
applicano, alla regione Valle d'Aosta e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge. (11)
((16)) 
  4. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e
le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano  al  processo
di contenimento del fabbisogno  del  settore  statale,  nel  rispetto
dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione. 
  5. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri  previsti  a  carico  dello
Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati  dalla  regione  Valle
d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a copertura
dei disavanzi delle unita' sanitarie locali per gli anni dal 1987  al
1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle province medesime. 
  6. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi  alla  regione
Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 luglio 1978, n.  569,  e'  stabilita  in  lire  6
miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'esercizio
delle funzioni delegate la regione provvede a titolo di  concorso  al
processo di risanamento della finanza pubblica. 
  7. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990,  n.
158, sono sostituiti dai seguenti: 
  "2. Alla individuazione delle leggi di settore i  cui  stanziamenti
devono costituire la quota variabile di cui al comma 1,  lettera  b),
da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi  regionali
di sviluppo delle  regioni  a  statuto  ordinario,  si  provvede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per gli  affari  regionali,  di  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Con delibera del CIPE, su proposta della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra  le
regioni della quota  variabile  nell'ambito  di  comparti  funzionali
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 2. 
  4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione  dei  programmi  di  sviluppo  finanziati  con  la   quota
variabile". 
  8. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, le parole da: "; le procedure di riparto"  fino  alla  fine  del
comma sono soppresse. E' abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12
della citata legge n. 537 del 1993.  Le  verifiche  per  l'attuazione
degli obiettivi indicate al comma 3 del citato  articolo  12  non  si
applicano agli stanziamenti dei capitoli  del  bilancio  dello  Stato
gia' ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281. 
  9. Nell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68,
sono  aggiunte,  in   fine,   le   parole:   "nonche'   l'istituzione
dell'imposta regionale  sulla  benzina  prevista  dal  capo  III  del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma  3)
che "Le misure del concorso  delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo
34, comma 3, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  sono  elevate
rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento." 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
143) che "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere  dall'anno  1997
le  misure  del  concorso  delle  regioni  Sicilia  e   Sardegna   al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo
34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  come  modificate
dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  sono
elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento".