LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
           Partecipazione al gettito di imposte erariali. 
 
  Nello stato di previsione della spesa del Ministero del  tesoro  e'
istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale
dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: 
    a) il 15  per  cento  dell'imposta  di  fabbricazione  sugli  oli
minerali, loro derivati e prodotti analoghi; (8) ((9)) 
    b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione  e  dei  diritti
erariali sugli spiriti; 
    c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; 
    d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero;
sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; 
    e)  il  75  per  cento  dell'imposta  di  fabbricazione  sui  gas
incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con  la
compressione; 
    f)  il  25  per  cento  dell'imposta  erariale  sul  consumo  dei
tabacchi. 
  Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo  dei
versamenti in conto competenza  e  residui,  relativi  al  territorio
delle Regioni  a  statuto  ordinario  ed  affluiti  alle  sezioni  di
tesoreria provinciale dello  Stato  nel  penultimo  anno  finanziario
antecedente a quello  di  devoluzione,  al  netto  dei  rimborsi  per
qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. 
  Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni  di
aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui  sopra,  che  siano
disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge,
quando siano destinati per legge alla copertura di nuove  o  maggiori
spese a carico del bilancio statale. 
  La percentuale del gettito complessivo  del  tributo,  attribuibile
alle  modificazioni  e  maggiorazioni  di   aliquote   previste   dal
precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. 
  Il fondo comune e' ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con
decreto del Ministro per il tesoro di  concerto  con  quello  per  le
finanze nel modo seguente: 
    A) per i sei decimi,  in  proporzione  diretta  alla  popolazione
residente in ciascuna  Regione,  quale  risulta  dai  dati  ufficiali
dell'Istituto centrale  di  statistica  relativi  al  penultimo  anno
antecedente a quello della devoluzione; 
    B) per un  decimo  in  proporzione  diretta  alla  superficie  di
ciascuna Regione, quale  risulta  dai  dati  ufficiali  dell'Istituto
centrale di statistica  relativi  al  penultimo  anno  antecedente  a
quello della devoluzione; 
    C) per  i  tre  decimi,  fra  le  Regioni  in  base  ai  seguenti
requisiti: 
      a) tasso di emigrazione al di fuori del  territorio  regionale,
relativo al penultimo anno antecedente a  quello  della  devoluzione,
quale  risulta  dai  dati   ufficiali   dell'Istituto   centrale   di
statistica; 
      b)  grado  di  disoccupazione,  relativo  al   penultimo   anno
antecedente a quello della  devoluzione,  quale  risulta  dal  numero
degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima  e
seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale; 
      c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul
reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo
anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta  dai  dati
ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze.  Con  l'entrata  in
vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma  tributaria,  il
carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. 
  La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi
del fondo e' fatta in ragione diretta  della  popolazione  residente,
quale  risulta  dai  dati   ufficiali   dell'Istituto   centrale   di
statistica, relativa al penultimo anno  antecedente  a  quello  della
ripartizione, nonche' in base alla somma  dei  punteggi  assegnati  a
ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. 
  Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il  Ministero  del
tesoro  provvede  bimestralmente  con  mandati  diretti  intestati  a
ciascuna Regione. 
  Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di
statistica  abbia  elaborato  e  pubblicato  i  dati  relativi   alla
distribuzione regionale del reddito nazionale e  comunque  non  oltre
due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune
di cui alla lettera  C)  del  quinto  comma  del  presente  articolo,
osservando il principio di una perequazione in  ragione  inversamente
proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna Regione. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 23 dicembre 1992, n. 500 ha disposto (con l'art. 4, comma  5)
che  "A  decorrere  dall'anno  1993  la  quota  del  15   per   cento
dell'imposta di fabbricazione sugli oli  minerali,  loro  derivati  e
prodotti analoghi indicata all'articolo 8, primo comma,  lettera  a),
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 3,10 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 34, comma 1)
che  "A  decorrere  dall'anno  1995  la  quota  del  3,10  per  cento
dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali,  loro  derivati  e
prodotti analoghi di cui all'articolo 8,  primo  comma,  lettera  a),
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificano dall'articolo  4,
comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, e' ridotta al 2,3  per
cento". 
  La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 47, comma 1)  che  "Le
disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza  dal  1
gennaio 1995".