DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 27-9-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                     (Patrimonio e contabilita') 
  1. Nel rispetto della normativa regionale  vigente,  il  patrimonio
delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere   e'
costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad  esse  appartenenti,
ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o  da
altri  enti  pubblici,  in  virtu'  di  leggi  o   di   provvedimenti
amministrativi,  nonche'  da  tutti   i   beni   comunque   acquisiti
nell'esercizio della  propria  attivita'  o  a  seguito  di  atti  di
liberalita'. 
  2. Le unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende  ospedaliere  hanno
disponibilita' del patrimonio  secondo  il  regime  della  proprieta'
privata, ferme restando le  disposizioni  di  cui  all'articolo  830,
secondo comma , del codice civile. Gli atti di trasferimento a  terzi
di  diritti  reali   su   immobili   sono   assoggettati   a   previa
autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le  unita'
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro
fini  istituzionali  costituiscono  patrimonio  indisponibile   degli
stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo  828,  secondo  comma,
del codice civile. 
  3. Le leggi ed i provvedimenti di  cui  al  comma  1  costituiscono
titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo
a imposte e tasse. 
  4. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto  beni  immobili  con
specifica  destinazione  a  finalita'  rientranti   nell'ambito   del
servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte
di donazione, ipotecarie e catastali. 
  5. Qualora non vi abbiano gia'  provveduto,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore ((del decreto legislativo  19  giugno
1999, n. 229,)) le regioni emanano norme per  la  gestione  economico
finanziaria e patrimoniale delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al  codice  civile,
cosi come integrato e modificato con  decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, e prevedendo: 
  a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; 
  b) l'adozione del  bilancio  economico  pluriennale  di  previsione
nonche'  del   bilancio   preventivo   economico   annuale   relativo
all'esercizio successivo; 
  c)  la  destinazione  dell'eventuale  avanzo  e  le  modalita'   di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; 
  d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri  di  costo  e
responsabilita' che  consenta  analisi  comparative  dei  costi,  dei
rendimenti e dei risultati; 
  e)  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle   aziende
ospedaliere di  rendere  pubblici,  annualmente,  i  risultati  delle
proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per  centri
di costo e responsabilita'. 
  f) il piano di  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  anche
attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 
  6.  Per  conferire  struttura  uniforme  alle  voci   dei   bilanci
pluriennali ed  annuali  e  dei  conti  consuntivi  annuali,  nonche'
omogeneita'  ai  valori  inseriti  in  tali  voci  e  per  consentire
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni  comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati,  e'  predisposto  apposito
schema, con decreto  interministeriale  emanato  di  concerto  fra  i
Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome. 
  7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono  tenute
agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e all'articolo 64 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29. La disciplina contabile di cui al presente articolo  decorre  dal
1'gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa.