LEGGE 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

note: Entrata in vigore della legge: 11-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 21-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, viene corrisposto,  a  cura  del
Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al ((40 per  cento))
della media  dei  costi  risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi  due
esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino  essere  organi  di
partiti politici rappresentati in almeno un  ramo  del  Parlamento  e
che: 
    a) abbiano registrato la testata giornalistica  trasmessa  presso
il competente tribunale; 
    b) trasmettano quotidianamente propri  programmi  informativi  su
avvenimenti politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali  o
culturali per non meno del 50 per cento  delle  ore  di  trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20; 
    c)   non   siano   editori   o   controllino,   direttamente    o
indirettamente,  organi  di  informazione   di   cui   al   comma   6
dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
  2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate  pubblicitarie  siano
inferiori al 25 per cento dei costi di  esercizio  annuali,  compresi
gli ammortamenti, e' concesso  un  ulteriore  contributo  integrativo
pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1.  La  somma  di
tutti i contributi non puo' comunque superare ((il 50 per cento)) dei
costi come determinati al medesimo comma 1. (2) (6) 
  3. Le imprese di cui  al  comma  1  hanno  diritto  alle  riduzioni
tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.  416,
e successive modificazioni, applicate con le stesse  modalita'  anche
ai  consumi  di  energia  elettrica,  ai  canoni  di  noleggio  e  di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione di  qualsiasi  tipo,  ivi
compresi i  sistemi  via  satellite,  nonche'  alle  agevolazioni  di
credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987,  n.  67,
ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11
della medesima legge n. 67 del 1987. 
  4. I metodi e le procedure  per  l'accertamento  del  possesso  dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo,
nonche' per  la  verifica  periodica  della  loro  persistenza,  sono
disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  234
del 7 ottobre 1987. (8) (13) (14) (16) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 14 agosto 1991, n. 278 ha disposto (con l'art.  2,  comma  1)
che a decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dal  comma
2 del presente articolo, e' raddoppiato. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 29)
che l'ammontare dei contributi previsti  dal  comma  2  del  presente
articolo non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi presi a
base del calcolo dei contributi stessi. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 31 luglio 1997, n. 249 ha disposto (con l'art. 2,  comma  20)
che ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasmissioni
quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario  previsto
dalle suddette disposizioni, con frequenza  non  inferiore  a  cinque
giorni alla settimana o,  in  alternativa,  a  centoventi  giorni  al
semestre. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3,
4,  7  e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e   successive
modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13,
della legge  3  maggio  2004,  n.  112,  decadono  dal  diritto  alla
percezione  delle  provvidenze  qualora  non   trasmettano   l'intera
documentazione entro un anno dalla richiesta". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23  dicembre  2005,
n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma  128)  che  "Il  termine  di
decadenza  previsto  dall'articolo  1,  comma  461,  della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  si  intende  riferito  anche  ai  contributi
relativi agli anni precedenti". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Per  i  contributi  relativi  agli  anni  2007  e   2008,   previsti
dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter,  2-quater,  8,  10  e  11,  e
dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.  250,  si  applica  una
riduzione del 2 per cento  del  contributo  complessivo  spettante  a
ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della  legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni".