stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal:  28-7-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Misure per la tutela del reddito
1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
2. Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.
5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.
5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL.
6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità. (7)
((36))
8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.
8-bis. A decorrere dal 1 febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni.
8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1 gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità. (3) (10)
10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992. (5)
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi. (3)
13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi. (3)
14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.
15. Le disposizioni di cui agli articoli l e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private.
15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n.413, e l'espressione "stato maggiore navigante, di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio.
16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.
17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto- legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.
17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comrna 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità".
17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1 luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.


------------------


AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 1993, n. 501, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno [...] di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, [...] i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennita."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che i lavoratori di cui
ai commi 12 e 13 del presente articolo beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza dei medesimi.


------------------


AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che la disposizione di cui al comma 10-bis, del presente articolo si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.


------------------


AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n.
218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451."


------------------



AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che per i lavoratori di cui al comma 9 del presente articolo, "dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi."

---------------
AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, [...] nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."