DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24/05/1997, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
        Disposizioni in materia di lavori socialmente utili,
          integrazione salariale e formazione professionale

  1.  Per  la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di
cui  all'articolo  4,  comma  8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  e'  autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore
del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore
del  comune  di  Palermo.  All'erogazione  del contributo provvede il
Ministro  dell'interno  con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto, previa approvazione di una relazione presentata da
parte  degli  enti  locali  al  Ministero  dell'interno  recante  gli
specifici  programmi  di  lavoro  e  le  opere  pubbliche che saranno
intrapresi  per  l'anno  1997,  e'  subordinata alla presentazione da
parte  degli enti locali al medesimo Ministero di una relazione sugli
specifici  programmi  di  lavoro  e sulle opere pubbliche che saranno
intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia
di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
190  miliardi  per  l'anno  1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dello stanziamentoiscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
possono  essere  prorogati  per  ulteriori  sei mesi i trattamenti di
integrazione  salariale  di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b),
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608, nonche' i
trattamenti  di  integrazione  salariale,  in essere alla data del 25
marzo  1997,  concessi  alle imprese in crisi sottoposte al regime di
amministrazione  straordinaria  di  cui  al  decreto-legge 30 gennaio
1979,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979,  n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio
1991,  n.  223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di
lire  43  miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236; la misura dei
trattamenti  di integrazione salariale prorogati e' ridotta del dieci
per  cento.  Al  relativo  onere per l'anno 1997 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. (4)
  4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e' sostituito dal seguente:
    "21.  Allo  scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali  per  i  lavoratori  impegnati  in  progetti  di lavori
socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di
cura,  i  soggetti  promotori  di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste
ai  sensi  dell'articolo  4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a
condizione  che  il  personale dipendente delle predette societa' sia
costituito  nella  misura  del  quaranta per cento da lavoratori gia'
impegnati nei predetti progetti e nella misura del quaranta per cento
da  soggetti  aventi  titolo  ad esservi impegnati. La partecipazione
alle  predette  societa' miste e', comunque, consentita a cooperative
formate   da   lavoratori   gia'  impegnati  in  progetti  di  lavori
socialmente   utili.  Con  tali  societa',  in  via  straordinaria  e
limitatamente  alla  fase  di  avvio,  i  predetti soggetti promotori
possono  stipulare,  anche  in  deroga a norme di legge o di statuto,
convenzioni  o  contratti,  di  durata non superiore a quaranta mesi,
aventi   esclusivamente  ad  oggetto  attivita'  uguali,  analoghe  o
connesse   a   quelle   svolte  nell'ambito  di  progetti  di  lavori
socialmente  utili,  precedentemente  promossi  dai medesimi soggetti
promotori.".
  4-bis.  I  lavoratori  impegnati per un periodo superiore ai 3 anni
nei  lavori  socialmente utili ed in progetti di pubblica utilita' ai
sensi  del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n. 244, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24   luglio  1981,  n.  390,  e  del
decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  maggio 1988, n. 160, hanno, a parita' di punteggio,
titolo  di  preferenza  nei  pubblici  concorsi  banditi  sino  al 31
dicembre  1998  dalle  amministrazioni presso cui prestano servizio e
negli  avviamenti  a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio  1987,  n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta
la medesima professionalita'.
  5.  Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli
18,  primo  comma,  lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non e' richiesto l'accesso
al Fondo sociale europeo.
  6.  Gli  oneri  relativi alle quote di indennita' di anzianita', di
cui  al  quinto  comma,  lettera  a), dell'articolo 21 della legge 12
agosto  1977, n. 675, maturate sino alladata del 21 maggio 1988, sono
a  carico  del  Fondo  di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.
  7.  I  corsi  organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo
pari  ad  un  terzo  dell'originaria  durata,  al  fine di consentire
l'espletamento    delle   relative   attivita'   di   valutazione   e
certificazione  dei  risultati formativi, secondo direttrici adeguate
alle  potenzialita'  del  mercato del lavoro locale. I relativi oneri
sono  posti  a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per
l'anno l997.
  8.   Al  fine  di  accelerare  l'avvio  e  la  realizzazione  degli
interventi  di  restauro,  di  recupero  e di valorizzazione dei beni
culturali,   e'   autorizzata  l'apertura  di  contabilita'  speciali
intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del nonche' ai
funzionari   delegati   dell'assessorato   per  i  beni  culturali  e
ambientali  e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per
la  gestione  dei  Fondi  loro assegnati in applicazione dei piani di
spesa  approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  237. All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel
caso  in  cui  i  fondi  da  accreditare  siano stanziati in un unico
capitolo  di  spesa,  in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 10,
comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  367;  si  applicano  le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo
articolo  10.  L'apertura  delle contabilita' e' disposta con decreto
del   Ministro   del   tesoro,   su   proposta   dell'amministrazione
interessata.  ((Gli  interventi  relativi  a  programmi approvati dal
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  i quali non
risultino   avviate   le   procedure  di  gara  ovvero  definiti  gli
affidamenti  diretti  entro  il  termine  del  31  dicembre dell'anno
successivo  a  quello  di approvazione sono riprogrammati con decreto
del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  nell'ambito
dell'aggiornamento  del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al
penultimo  periodo  del  comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi
riprogrammati possono essere trasferite, con le modalita' di cui alla
legge  3 marzo 1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad un'altra
ai  fini  dell'attuazione  dei  nuovi  interventi  individuati con la
riprogrammazione,  ove  possibile,  nell'ambito della stessa regione.
Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti
centrali  e  periferici  del  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
culturali, titolari delle predette contabilita' speciali, sono tenuti
a   comunicare   alla  Direzione  generale  centrale  competente  gli
interventi  per  i quali non siano state avviate le procedure di gara
ovvero    definiti    gli   affidamenti   diretti   ai   fini   della
riprogrammazione degli stessi)).
  9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo  1995,  n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del
terreno,  sono  estesi  anche  ai giovani agricoltori, destinando non
meno  dei  due  terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui
all'obiettivo  1  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  2081/93, in eta'
compresa  tra  i  18  e  i  35  anni, che subentrano nella conduzione
dell'azienda  agricola  al  familiare e che presentano un progetto di
produzione,  commercializzazione,  trasformazione  in agricoltura. Il
Ministro  del  tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il
Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  fissa
criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. (6) (11)
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L.  20  marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera
a))  che  sono  prorogati  per  ulteriori  otto mesi i trattamenti di
integrazione  salariale  concessi alle imprese in crisi sottoposte al
regime  di  amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza
dell'ultima  proroga  concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
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AGGIORNAMENTO (6)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 4)
che  "Il  contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997,  n.  135,  per  il  finanziamento  di lavori ed opere pubbliche
nell'area  napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a
lire  40  miliardi  per  l'anno  1998.  All'erogazione del contributo
integrativo  per  l'importo  di  lire  30.000  milioni a favore della
provincia  e  del  comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore
del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta
giorni dall'assegnazione dei fondi".
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui  al  comma 1 del suddetto decreto e' abrogato l'articolo 3, comma
9,   del   decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.