LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 5-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
               (Istituzione di un Fondo di rotazione) 
 
  Per  favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo  e  al  Fondo
regionale europeo dei progetti  realizzati  dagli  organismi  di  cui
all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma  e  gestione
fuori bilancio, ai sensi dell'articolo  9  della  legge  25  novembre
1971, n. 1041, un Fondo di rotazione. 
  Per la costituzione del Fondo di rotazione,  la  cui  dotazione  e'
fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello
Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello  stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1979. 
  A decorrere dal periodo di paga in corso  al  1  gennaio  1979,  le
aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)  dell'articolo  20
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114,  e  modificato  dall'articolo  11
della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte: 
    1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
    2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
    3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
    4) dal 4,30 al 4 per cento; 
    5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
  Con la stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo  integrativo
dovuto per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la  disoccupazione
involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975,  n.
160,  e'  aumentata  in  misura  pari  allo  0,30  per  cento   delle
retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. 
  I  due  terzi  delle  maggiori   entrate   derivanti   dall'aumento
contributivo di cui al  precedente  comma  affluiscono  al  Fondo  di
rotazione. Il versamento delle somme dovute al  Fondo  e'  effettuato
dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  con  periodicita'
trimestrale. 
  La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al
termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  rimane  acquisita  alla
gestione per l'assicurazione obbligatoria  contro  la  disoccupazione
involontaria. 
  ((Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati  con
le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  i),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di  cui
al sesto comma possono essere destinate anche  alla  copertura  delle
spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura
forfettaria,  non  rimborsabili  a  valere  sui  suddetti   programmi
cofinanziati dal bilancio comunitario, purche' sostenute nel rispetto
della  normativa  nazionale  vigente.  Restano  ferme  le   eventuali
responsabilita' amministrative, contabili  e  disciplinari,  connesse
alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le  risorse  di  cui  al
sesto comma possono essere, altresi', utilizzate anche a copertura di
oneri per il supporto tecnico e operativo  all'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  in  materia  di  politiche
attive del lavoro e formazione)). 
  Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,   derivante
dall'applicazione della  presente  legge  nell'esercizio  finanziario
1979,  si  fara'  fronte  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della  spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in  apposito  conto
corrente  infruttifero  aperto  presso  la   tesoreria   centrale   e
denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale  -  somme
destinate  a  promuovere  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo  dei
progetti realizzati dagli  organismi  di  cui  all'articolo  8  della
decisione del consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del
1 febbraio 1971, modificata dalla  decisione  n.  77/801/CEE  del  20
dicembre 1977". 
                                                              (1) (4) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9  comma  12)
che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli  22,  24,
25 e 26 della legge 21 dicembre 1978,  n.  845,  per  le  parti  gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente  articolo";  ha  inoltre
disposto (con l'art. 9 comma 13) che  "per  assicurare  la  copertura
dell'onere   derivante   dall'attuazione,   nell'anno   1992,   degli
interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al  lavoro
di giovani, di disoccupati di lunga durata,  di  donne,  o  di  altre
categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi  ammessi  al
finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di  cui  all'art.
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate  dell'importo
di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle  disponibilita'  di  cui  all'art.  26,
primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto  (con  l'art.  32,
comma 1, lettera c)) che "A titolo sperimentale,  per  le  assunzioni
con  contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato di specializzazione tecnica superiore a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento  e  fino  al  31
dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici: 
  [...] 
  c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi  a  carico  del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui  all'articolo  42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della  legge  n.  845
del 1978".