LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 20-7-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.
          (Finanziamento integrativo dei progetti speciali)

  Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo
di   cui   al   quarto  comma  dell'articolo  precedente  e'  versato
dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, con periodicita'
trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale
dello  Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio
statale  e  contemporanea  iscrizione  ad  apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali
di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante
squilibrio  locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di
cui  all'articolo  1  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  La   dotazione   di   cui   al  comma  precedente  e'  gestita  con
amministrazione  autonoma  fuori  bilancio  ai  sensi dell'articolo 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  20  maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12)
che  "sono  abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24,
25  e  26  della  legge  21  dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."