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LEGGE 25 novembre 1971, n. 1041

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1978)
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Testo in vigore dal:  6-9-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.
La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N.468))
.
((1))

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
((I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali))
.
((1))

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 agosto 1978, n.468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli."