LEGGE 25 novembre 1971, n. 1041

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1978)
  • Articoli
  • GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
    NON AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI
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  • 7
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  • GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE
    AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AUTORIZZATE
    DA LEGGI SPECIALI
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  • DISPOSIZIONI GENERALI
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  • 11
Testo in vigore dal: 6-9-1978
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  Tutte   le   gestioni   fuori   bilancio   comunque  denominate  ed
organizzate,  compresi  i  fondi  di  rotazione,  regolate  da  leggi
speciali  sono  condotte con le modalita' stabilite dalle particolari
disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di
controllo e di rendicontazione dai commi successivi.
  Per  le  gestioni  fuori  bilancio  di  cui  al comma precedente il
bilancio  consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto al controllo
della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.
  Per  i  comitati,  le  commissioni  e gli altri organi in seno alle
Amministrazioni   dello   Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo,   che,   in  base  a  particolari  disposizioni  di  legge,
gestiscono  fondi  anche  in  parte  non stanziati nel bilancio dello
Stato,  il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione
e' soggetto al controllo di cui al comma precedente.
  La  ragioneria  centrale  e  la  Corte  dei conti hanno facolta' di
disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N.468)). ((1))
  Per  la  gestione  delle  somme dovute a norma di legge a personale
delle  Amministrazioni  statali per attivita' istituzionali esplicate
per  conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche
oltre  l'orario  normale  di  ufficio o fuori dei luoghi di ordinario
svolgimento   del   servizio,  devono  essere  presentati  rendiconti
trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
  ((I  rendiconti  o  i  bilanci  di  cui al presente articolo devono
essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali)). ((1))
  Il  Ministero  del  tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti
che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 5 agosto 1978, n.468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che
"Le  norme  della  presente  legge si applicano a decorrere dall'anno
finanziario   1979,   salve   le  diverse  decorrenze  stabilite  nei
rispettivi articoli."