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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  20-6-1975

Art. 11

Nuove aliquote dei contributi dovuti
alla Cassa unica per gli assegni familiari


Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:
1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.