DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 8-10-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
 
Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
                               Lavoro 
 
  1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni: 
    a) coordinamento della gestione  dell'Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego, ((dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro
di cui all'articolo 18)), del collocamento dei disabili di  cui  alla
legge n. 68 del 1999, nonche'  delle  politiche  di  attivazione  dei
lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di
prestazioni di sostegno del reddito  collegate  alla  cessazione  del
rapporto di lavoro; 
    b) definizione degli  standard  di  servizio  in  relazione  alle
misure di cui all'articolo 18 del presente decreto; 
    c) determinazione  delle  modalita'  operative  e  dell'ammontare
dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12; 
    d) coordinamento dell'attivita' della rete  Eures,  di  cui  alla
decisione di esecuzione della Commissione del 26  novembre  2012  che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento  europeo  e  del
consiglio del 5 aprile 2011; 
    e) definizione delle metodologie di  profilazione  degli  utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita',  in
linea con i  migliori  standard  internazionali,  nonche'  dei  costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo  18
del presente decreto; 
    f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal  Fondo  Sociale
Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; 
    g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del  presente
decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per
il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro  e  l'interconnessione  con  gli  altri  soggetti  pubblici  e
privati; 
    h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 276 del 2003; 
    i) gestione dei programmi operativi nazionali  nelle  materie  di
competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; 
    l) definizione e gestione  di  programmi  per  il  riallineamento
delle aree per le quali non siano  rispettati  i  livelli  essenziali
delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi  sia
un rischio di mancato rispetto  dei  medesimi  livelli  essenziali  e
supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione  diretta  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro; 
    m) definizione di metodologie di  incentivazione  alla  mobilita'
territoriale; 
    n) vigilanza  sui  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche'
dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003; 
    o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di  aziende
aventi unita' produttive ubicate in  diverse  province  della  stessa
regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di  coordinamento
e  controllo  del  progetto  di  riconversione   e   riqualificazione
industriale, assistenza  e  consulenza  nella  gestione  delle  crisi
aziendali complesse di  cui  all'articolo  27  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
    p)  gestione  di  programmi  di  reimpiego  e  ricollocazione  in
relazione a crisi di aziende  aventi  unita'  produttive  ubicate  in
diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi
per l'adeguamento alla  globalizzazione  cofinanziati  con  il  Fondo
Europeo  di  adeguamento  alla  globalizzazione  (FEG),  nonche'   di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; 
    q)   gestione   del   Repertorio   nazionale   degli    incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30. 
    ((q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in  capo  al  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali  in  materia  di  promozione  e
coordinamento  dei  programmi  formativi   destinati   alle   persone
disoccupate,  ai  fini  della   qualificazione   e   riqualificazione
professionale,   dell'autoimpiego   e   dell'immediato    inserimento
lavorativo, nel rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano.)) 
  2. In aggiunta ai compiti di cui  al  comma  1,  all'ANPAL  possono
essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante  la  stipula
di apposite convenzioni con le regioni e  le  province  autonome,  in
materia di gestione  diretta  dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle
politiche attive del lavoro.