DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. 26

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995, n. 95 (in G.U. 01/04/1995, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal: 13-10-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
                Societa' miste per i servizi pubblici
  1.  Al  fine  di  favorire  l'immediato avvio di operativita' delle
disposizioni  di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498,   concernente   la   costituzione   di  societa'  miste  con  la
partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di
servizi  pubblici  e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede
con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sulla base dei principi e dei
criteri  di  cui  al  comma  2 del medesimo articolo 12, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 MARZO 1995, N. 95.
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
  6.  Al  fine  di  favorire  l'occupazione  o  la  rioccupazione  di
lavoratori,  i  comuni  e  le  province sono autorizzati a costituire
societa'  per  azioni  con  la  GEPI S.p.a., anche per la gestione di
servizi pubblici locali.
  7.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 6, i comuni e le
province  possono  consentire, mediante appositi aumenti di capitale,
l'ingresso della GEPI S.p.a. in societa' da essi partecipate.
  8.   In   conformita'   alle   disposizioni   che  ne  disciplinano
l'attivita',  le  partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a.
nelle  societa'  di  cui  al  presente articolo, sono cedute entro il
termine di cinque anni mediante gara pubblica.
  9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del
tesoro,  puo'  partecipare  al  capitale di societa' finanziarie o di
servizi  la  cui  attivita'  sia prevalentemente volta al supporto di
amministrazioni  ed  enti pubblici, anche territoriali, e di imprese,
in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari.