LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 5-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 54
         Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione
       delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali

  1.  Al  fine  di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal    Documento    di   programmazione   economico-finanziaria,   la
realizzazione  delle  opere  pubbliche  di regioni, province, comuni,
comunita'   montane   e   relativi   consorzi,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il
Fondo  nazionale  per  il  sostegno  alla  progettazione  delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
  2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle
spese  di  progettazione  delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti  locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo
effettivo di progettazione.
  3.  Ai  fini  dell'ammissione  al contributo, le regioni e gli enti
locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle
finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura,  finalita'  e  stima dei tempi di realizzazione dell'opera
   pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in
   percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima  del  costo  di esecuzione dell'opera, al netto del costo di
   progettazione;
d) la  spesa  per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei
   trasferimenti  in  conto  capitale ricevuti in ciascuno degli anni
   del triennio precedente.
  4.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le
relative  modalita'  di  trasmissione  sono  definiti con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze da emanare entro il 31 marzo
2002.  In  caso  di  ingiustificati  ritardi  o  gravi  irregolarita'
nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
  5.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  ripartite con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Entro  il  31 gennaio di
ciascun  anno,  lo  schema  di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione  del  parere da parte delle competenti Commissioni, da
esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali  il  decreto  puo'  essere emanato. In sede di prima attuazione
della  presente  legge,  per  l'anno  2002,  gli interventi ammessi a
fruire  dei  finanziamenti  erogati  dal  Fondo sono prioritariamente
individuati  tra  quelli  indicati  in  apposita  deliberazione delle
competenti Commissioni parlamentari.
  6.  Per  l'anno  2002  la  dotazione del Fondo e' determinata in 50
milioni  di  euro.  Per  gli  anni  successivi  il  Fondo puo' essere
rifinanziato  per  gli  interventi di cui al presente articolo con la
procedura  di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
dettate  le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente articolo.
((22))
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AGGIORNAMENTO (22)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49 (in
G.U.   1a   s.s.  4/2/2004,  n.  5)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo 54.