DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23
                          Lotta al carovita

  1.  Previ  controlli  operati  dalla  Guardia  di  finanza mirati a
rilevare  i  prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre
2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono
in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
  2.  Per  incentivare  la  realizzazione  di  offerte di prodotti di
consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni  di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato  a  finanziare  le  iniziative  attivate dai Comuni e dalle
Camere  di  commercio,  d'intesa  fra  loro,  mirate  a  promuovere e
sostenere  l'organizzazione  di  panieri  di beni di generale e largo
consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche  attraverso  strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali  presso  i  quali  sono disponibili, in tutto o in parte,
tali  panieri  e  di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati.   Le   procedure   e  le  modalita'  di  erogazione  delle
disponibilita'  del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono
stabilite  con  decreto  di  natura  non  regolamentare, adottato dal
Ministro  dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
delle  attivita'  produttive  entro  quaranta  giorni  dalla  data di
entrata in vigore del presente decreto.
  2-bis.  Agli  oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte
delle   entrate   derivanti   dal   presente   decreto.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2-ter.  All'articolo  6,  comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g)  assicurare,  avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  un  sistema  coordinato  di
monitoraggio   riferito  all'entita'  ed  all'efficienza  della  rete
distributiva  nonche'  dell'intera  filiera  produttiva,  comprensiva
delle  fasi  di  produzione,  trasformazione,  commercializzazione  e
distribuzione  di  beni  e  servizi,  attraverso  la  costituzione di
appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli
enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni
di  rappresentanza  delle  imprese  industriali  e dei servizi, delle
imprese  del  commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un
Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita'
produttive".
  ((2-quater.  Al  fine  di  garantire l'informazione al consumatore,
potenziando  il  sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al   dettaglio   dei   prodotti   agro-alimentari   e   migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali mettono a
disposizione   delle   regioni,   delle  province  e  dei  comuni  il
collegamento   ai   sistemi   informativi  delle  strutture  ad  essi
afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate  d'intesa dai medesimi
Ministeri.
  2-quinquies.  I  dati  aggregati  raccolti sono resi pubblici anche
mediante   la  pubblicazione  sul  sito  internet  e  la  stipula  di
convenzioni  gratuite  con  testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive e gestori del servizio di telefonia.))