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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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Testo in vigore dal: 23-2-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  favorire lo sviluppo economico e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'istruzione,    dell'universita'    e    della   ricerca,   delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  dell'interno,  delle  politiche
agricole  e  forestali,  del  lavoro e delle politiche sociali, delle
attivita'   produttive,   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, della salute e per gli
affari regionali;
                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
       Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
          tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
                    stage aziendali per studenti

  1.  Per  i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  aggiunta  alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
    a)  un  importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo  iscrivibili  tra  le  immobilizzazioni  immateriali; a tale
importo  si  aggiunge  il  30  per cento dell'eccedenza rispetto alla
media   degli  stessi  costi  sostenuti  nei  tre  periodi  d'imposta
precedenti;  le  stesse  percentuali si applicano all'ammontare delle
spese   sostenute  dalle  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
dall'Unione  europea,  che,  nell'ambito  di  distretti industriali o
filiere  produttive,  si  aggregano  in numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali
per  realizzare  sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
delle  disposizioni  del  precedente periodo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea;
    b)   l'importo   delle   spese   direttamente  sostenute  per  la
partecipazione  espositiva  di  prodotti  in  fiere  all'estero; sono
comunque escluse le spese per sponsorizzazioni; ((18))
    c)   l'ammontare   delle  spese  sostenute  per  stage  aziendali
destinati   a   studenti   di   corsi   d'istruzione   secondaria   o
universitaria,  ovvero  a  diplomati  o  laureati per i quali non sia
trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
    d)  l'ammontare  delle  spese  sostenute  per la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
  2.  Per  il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito   delle   persone  giuridiche  e'  calcolato,  in  base  alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del  periodo  precedente  quella  che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
  2-bis.  Le  imprese  che  pianificano  e  operano  gli investimenti
detassati  di  cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia   delle   entrate  disciplina  le  ulteriori  modalita'  di
comunicazione,  a  consuntivo,  con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia.
  3.  Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese  sostenute  e' rilasciata con riferimento a quanto indicato nel
prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio
sindacale  ovvero,  in  mancanza,  da  un  revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2,   del   decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive
modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
fiscale.  L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1  e'  comprovata  dalle  convenzioni  stipulate  con gli istituti di
appartenenza  degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
  4.  L'incentivo  di  cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute  nel  primo  periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003, n. 326.
  6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta  nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel  massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano  le  disposizioni  del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L.  25 gennaio 2006, n. 29 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che  "In  attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione,
del  14  dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che
hanno  sostenuto,  nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla  data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva
di  prodotti  in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera  b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e'
interrotto  a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data
di  entrata  in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il
termine   per  la  presentazione  della  relativa  dichiarazione  dei
redditi."