DECRETO-LEGGE 19 aprile 2002, n. 68

Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 20/4/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 2002, n. 118 (in G.U. 18/06/2002, n.141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
                     Lotta agli incendi boschivi

  1.  Per  le  esigenze  del  Corpo  forestale  dello  Stato connesse
all'attivita'  antincendi  boschivi  di  competenza,  ((ivi  comprese
quelle  relative  al  funzionamento  delle  strutture  operative e di
coordinamento  impegnate  nella  lotta  agli  incendi  boschivi,)) e'
autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni
2002,  2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto
dell'articolo  11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
  2.  Per  assicurare,  a  titolo sperimentale, l'impiego nel settore
della  tutela  del  patrimonio  forestale per finalita' di protezione
civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della
legge   6  marzo  2001,  n.  64,  e  nel  contesto  di  potenziamento
dell'azione   generale   di   ricognizione,   di   sorveglianza,   di
avvistamento  e  di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi,
le   Amministrazioni  competenti  stipulano  convenzioni  ed  accordi
diretti  anche  alla  definizione  di  attivita'  di  presidio estivo
antincendio,  nonche' alla prosecuzione degli interventi straordinari
del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8,
comma  1,  del  decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalita' di
cui  al  presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro
per     l'anno     2002,     mediante     corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 19 della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  cosi' come determinata dalla tabella C della
legge  28  dicem-bre  2001,  n.  448,  secondo  modalita',  termini e
procedure  definite  nei  predetti accordi e convenzioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.