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DECRETO-LEGGE 19 aprile 2002, n. 68

Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 20/4/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 2002, n. 118 (in G.U. 18/06/2002, n.141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal: 19-6-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n. 1, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   9  febbraio  2001,  n.  49,  recante
disposizioni  urgenti  per  la  distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad  alto  rischio,  nonche'  per  l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine  animali  a  basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  derivante  dall'encefalopatia  spongiforme
bovina;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  2001, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di
termini   relativi   agli  interventi  per  fronteggiare  l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;
  Vista  la  determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3  gennaio  2002,  con  la  quale il
Commissario   straordinario   del  Governo  per  l'emergenza  BSE  ha
ripartito  l'apposito  fondo  di  cui  all'articolo  7-bis del citato
decreto-legge n. 1 del 2001;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
ulteriori   misure   per   il  settore  zootecnico  per  fronteggiare
adeguatamente la situazione di disagio economico e sociale venutasi a
creare nel Paese a seguito dell'insorgenza del primo caso umano della
variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob che, come effetto,
ha  determinato  un ulteriore decremento del consumo di carne bovina,
al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato
ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare  speciali  misure per fronteggiare l'emergenza degli incendi
boschivi,  al  fine  di  salvaguardare  il  patrimonio  ambientale  e
tutelare la sicurezza pubblica dei cittadini e dei loro beni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali e del Ministro della
salute,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro per le politiche
comunitarie,  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali,  con il
Ministro  della  giustizia  e  con  il Ministro per i rapporti con il
Parlamento;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
      Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi
          derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina

  1.  Al  fine  di  assicurare,  sotto  il  controllo  dell'autorita'
sanitaria  pubblica  competente  per  territorio,  l'eliminazione dei
materiali  che,  classificati  a rischio dalla normativa comunitaria,
non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione
della  decisione  n.  2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
nonche'  i processi di tracciabilita' di tutte le parti degli animali
allevati  e  macellati sul territorio nazionale, e' riconosciuto, per
il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:
    a)  euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul
materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo
di  raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in
regime  di  vincolo  sanitario,  dei  materiali  definiti  a  rischio
specifico e di quelli ad alto rischio;
    b)  euro  55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul
materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo
di  raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in
regime  di  controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a
basso rischio.
  2.   Le   attivita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere  svolte
dall'organizzazione    interprofessionale    di   settore,   di   cui
all'articolo  12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come
modificato  dall'articolo  25 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n.  228, o da consorzi con personalita' giuridica di diritto privato,
aventi  lo  scopo  anche  di valorizzazione energetica. ((Un apposito
statuto))  -  approvato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali,  di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, ovvero dalla regione
competente  per  territorio  in  caso di consorzio regionale - regola
l'attivita' di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonche' gli
obblighi dei consorziati e dei detentori.
  3. Il pagamento delle indennita' e dei contributi e le modalita' di
attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, ((sono
assicurati))  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di
seguito denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a) e b)
del  comma  1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti.
((Resta  salvo  quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo  14  dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad
alto  rischio,  lavorato  in  impianti  ad  alto rischio collegati in
continuo  agli  impianti  di  macellazione  avicoli. In tali casi sul
materiale  trasformato  in  farine  ottenuto  in  detti  impianti  e'
riconosciuto   un  contributo  fino  a  euro  165  a  tonnellata.  La
determinazione   dell'indennizzo   e'   stabilita   dal   commissario
straordinario   del   Governo  per  il  coordinamento  dell'emergenza
conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con
il  Ministro  della  salute  e il Ministro delle politiche agricole e
forestali.))
  4.  Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  a  fini  energetici  dei
materiali  di  cui  agli  articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio
2001,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n.  49, nonche' di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere
a)  e  b),  del  presente  articolo, si applica il regime di aiuto n.
307/B/98,   approvato   con   decisione   della  Commissione  europea
SG(99)D/8911,  del  9  novembre  1999, in attuazione dell'articolo 1,
commi  3  e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale
scopo  e' assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e
di  Bolzano  la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano. Le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le
risorse  finanziarie  loro  assegnate  in attuazione dell'articolo 25
della  legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente
comma.
  5.  I  materiali  di cui al comma 4, impiegati per la produzione di
energia   elettrica,   sono   considerati   fonti   rinnovabili   con
applicazione  degli  incentivi  previsti  dall'articolo  8, comma 10,
lettera  f),  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448, e successive
modificazioni.   Per  l'utilizzazione  a  fini  energetici  di  detti
materiali  si  applica la normativa vigente in materia di certificati
verdi  la cui tariffa sara' riconosciuta in quota parte all'effettivo
utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.
  6.  A  partire dal 1 gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda
siano   state  effettuate  le  procedure  di  abbattimento  totale  o
selettivo  di  capi  bovini in conseguenza di positivita' ai test per
l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda,
e'  riconosciuta  una indennita' nella misura massima di 413 euro per
capo,  che  non  contribuisce alla formazione di reddito, destinata a
coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a
regime  dell'allevamento, in proporzione alle unita' di bovino adulto
(UBA)  abbattute  e  per  un  periodo  massimo  pari  a otto mesi; e'
altresi'  autorizzata  la  concessione  di  contributi,  nella misura
massima  di  310  euro  per capo, per il riacquisto dei capi da parte
degli  allevatori  cui  e'  stato  imposto  l'abbattimento  dei capi.
L'ammontare  e  le  modalita'  di  erogazione  delle  provvidenze del
presente  comma  sono  determinati  con  decreto  del  Ministro delle
politiche   agricole   e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  7.  Al  secondo  periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo
7-bis  del  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  9  marzo  2001,  n.  49, dopo la parola:
"indennizzo"  sono  inserite  le  seguenti: "fino al 30 giugno 2001";
l'importo  per  ogni  bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno
2001  e'  corrisposto  nella  misura  del  50  per cento dell'importo
massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera b).
  8.  E' istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole
e  forestali,  ai  sensi  dell'articolo 20 ((, comma 2,)) del decreto
legislativo   18  maggio  2001,  n.  228,  il  tavolo  della  filiera
zootecnica,  coordinato  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  cui  partecipano, anche rappresentanti delle associazioni
nazionali  dei  consumatori,  al  fine di assicurare la copertura dei
costi  connessi  agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al
comma  1 ed alle attivita' previste dal medesimo comma 1, nonche' per
determinare   le   condizioni   finalizzate  a  ripristinare  normali
condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di
tutta la filiera zootecnica stipulano, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo
1988,  n.  88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali.  Con  decreto  del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole
e forestali, ((previa intesa in sede di)) Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  da  adottare  entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sono  determinati  -  anche  in  caso di mancata stipula dell'accordo
suddetto  -  i  soggetti  obbligati al prelievo e al versamento delle
somme,  destinate  alle  finalita'  di cui al presente comma, nonche'
l'aliquota  e  le  modalita'  di prelievo e di versamento delle somme
stesse  in  un  apposito  Fondo  istituito  presso  l'Agenzia  per il
coordinamento     dell'emergenza     conseguente    all'encefalopatia
spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.
  9.  Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, il Ministro della
salute,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse
del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attivita' di cui al comma
1 in relazione alle necessita' derivanti dalle esigenze territoriali.
  10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione
dei   termini   di  cui  all'articolo  7-ter,  comma  2,  del  citato
decreto-legge  n.  1  del  2001,  e  successive  modificazioni,  sono
versate, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.
  11.  E'  autorizzata  la  concessione  di  un'indennita',  che  non
contribuisce  alla  formazione  di  reddito,  nella misura massima di
40.000  euro,  erogata  in favore dei soggetti colpiti dalla variante
della  malattia  di  Creutzfeldt-Jakob  a  parziale  copertura  delle
relative  spese  mediche.  Con  decreto del Ministro della salute, di
concerto  con  il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
determinate le modalita' di erogazione della suddetta indennita'.
  12.  Con  relazione  trimestrale,  il Commissario straordinario del
Governo  per  il  coordinamento  dell'emergenza  conseguente alla BSE
riferisce,   sulla   base   degli  elementi  forniti  dai  competenti
Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano sulle attivita' previste dal presente decreto.
  13.  Al  fine  di assicurare il finanziamento delle misure previste
dai  commi  6,  7,  11  e  dal  presente comma, nonche' per eventuali
maggiori  esigenze  relative  al  comma 1, e, a partire dal 1 gennaio
2002,  per  assicurare  le risorse necessarie per lo stoccaggio delle
farine  di  carne  detenute  dall'Agenzia in attuazione di precedenti
disposizioni  legislative,  nonche'  per il pagamento dell'IVA per le
misure  per  le  quali e' dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis,
comma  1,  del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e' incrementato di
56,805 milioni di euro.
  14.  Il  riparto  dell'importo  di  cui  al comma 13 e' operato dal
Commissario   straordinario   del   Governo   per   il  coordinamento
dell'emergenza   conseguente   alla  BSE,  d'intesa  con  i  Ministri
dell'economia  e delle finanze, delle politiche agricole e forestali,
della  salute  e  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.