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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-6-2001

Art. 25

Organizzazioni interprofessionali
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361";
b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli";
c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:
a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, il cui titolo è riportato in nota all'art. 16, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale" un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che:
a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;
3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;
6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.
2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:
a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del codice civile:
"Art. 14 (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali). - Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.".
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è il seguente: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei provvedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto".