LEGGE 8 luglio 1998, n. 230

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

note: Entrata in vigore della legge: 30-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
  1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge  e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  il  Fondo
nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 
  2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono  finanziate
nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 
  3. La dotazione del Fondo e' determinata in  lire  120  miliardi  a
decorrere dal 1998. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972,  n.
772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1
"obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello  stato  di  previsione
del  Ministero  della  difesa  per  l'anno  1998,  e   corrispondenti
proiezioni per gli anni successivi. 
                                          (6) (7) (8) (9) (11) ((12)) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 11, comma 6-bis) che "Lo
stanziamento del Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  di  cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di
1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2014". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, ha disposto (con l'art. 12, comma  1)
che "Al fine di aumentare il  numero  dei  volontari  da  avviare  al
servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo  nazionale  per  il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998,  n.
230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
481) che "Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio
civile  universale  e  stabilizzare  il  contingente  complessivo  di
operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale
per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge  8  luglio
1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 15,  comma  1)  che
"Al fine di garantire adeguate risorse  da  destinare  all'assistenza
delle persone piu'  vulnerabili  e  alla  ricostruzione  del  tessuto
sociale deteriorato dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  il
Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19  della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 21  milioni  di  euro
per l'anno 2020". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 83, comma 1)
che gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il  servizio  civile,
istituito dal presente articolo sono incrementati di  20  milioni  di
euro per l'anno 2020. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dalla L. 30 dicembre
2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 4) che  "Per  far
fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al
comma  1,  il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile   di   cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di
5 milioni di euro a decorrere dal 2022".