DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (in SO n.168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2021)
Testo in vigore dal: 30-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                         Riassetto del CONI 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GENNAIO 2021, N. 5)). 
  2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione Sport
e salute Spa. (18) 
  3.  Il  capitale  sociale  e'  stabilito  in  1  milione  di  euro.
Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti,  tenuto  conto
del piano industriale della societa', dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di intesa con l'autorita'  di  Governo  competente  in
materia di sport). 
  4. Le azioni sono attribuite al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.  La  societa'   e'   amministrata   da   un   consiglio   di
amministrazione composto da tre membri, di cui uno  con  funzioni  di
presidente. Il  presidente  e'  nominato  dall'autorita'  di  Governo
competente in  materia  di  sport  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della  societa',
presiede il consiglio di  amministrazione  di  cui  e'  componente  e
svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli  altri  componenti
sono  nominati  rispettivamente  dal  Ministro  della  salute  e  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni  parlamentari  competenti.  Fermo  quanto  previsto
dall'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia
di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori  requisiti
manageriali e sportivi necessari per le  nomine  degli  organi  della
societa'. Gli organi di vertice della societa' sono incompatibili con
gli organi di vertice del CONI, nonche' con  gli  organi  di  vertice
elettivi  delle  federazioni  sportive  nazionali,  delle  discipline
sportive associate, degli enti di  promozione  sportiva,  dei  gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni
benemerite;  l'incompatibilita'  perdura   per   un   biennio   dalla
cessazione della carica. Il presidente del collegio  sindacale  della
societa' e' designato dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorita' di  Governo
competente in materia di sport. 
  4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti  di  nomina  di  cui  al
comma 4 gli organi in carica possono adottare atti  di  straordinaria
amministrazione esclusivamente previo parere conforme  dell'autorita'
di  Governo  competente  in  materia  di  sport.   Resta   ferma   la
possibilita' di  adottare  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione,
nonche' gli atti urgenti e indifferibili  con  indicazione  specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 
  4-ter. Per il finanziamento delle federazioni  sportive  nazionali,
delle  discipline  sportive  associate,  degli  enti  di   promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato
e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce  un
sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede  al
riparto delle risorse,  da  qualificare  quali  contributi  pubblici,
anche  sulla  base  degli  indirizzi  generali  in  materia  sportiva
adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo
internazionale. Per  l'amministrazione  della  gestione  separata  il
consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa e' integrato da
un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In  caso  di
parita' prevale il voto del presidente. 
  4-quater. In caso  di  gravi  irregolarita'  nella  gestione  o  di
scorretto  utilizzo  dei  fondi  trasferiti,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 7, comma 2,  lettere  e)  e  f),  del  decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorita' di Governo competente
in materia di sport puo' procedere  alla  revoca  totale  o  parziale
delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter. 
  5. L'approvazione dello statuto e la nomina  dei  componenti  degli
organi sociali previsti dallo statuto stesso  sono  effettuati  dalla
prima assemblea, che il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
intesa con l'autorita' di Governo competente  in  materia  di  sport,
convoca entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto  con  l'autorita'
di Governo competente in materia di sport, sono designati uno o  piu'
soggetti di adeguata esperienza e  qualificazione  professionale  per
effettuare la stima  del  patrimonio  sociale.  Entro  tre  mesi  dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di  amministrazione
o  l'amministratore  unico  della  societa',  sentito   il   collegio
sindacale, determina il valore definitivo del  capitale  sociale  nei
limiti del valore di stima contenuto  nella  relazione  stessa  e  in
misura comunque non superiore a quella  risultante  dall'applicazione
dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21  novembre
2000,  n.  342.  Qualora  il  risultato  della  stima  si   rivelasse
insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da
conferire  alla  Coni  Servizi  spa.  A  tale  fine  potranno  essere
effettuati ulteriori  apporti  al  capitale  sociale  con  successivi
provvedimenti legislativi. 
  7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  presente  decreto
tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di  societa'
per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GENNAIO 2021, N. 5)). 
  9. La CONI Servizi spa puo'  stipulare  convenzioni  anche  con  le
regioni, le province autonome e gli enti locali. 
  10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI  Servizi  spa  si
svolge con le modalita' previste  dall'articolo  12  della  legge  21
marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  43  del  testo
unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
successive modificazioni. 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GENNAIO 2021, N. 5)). 
  12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di  costituzione  della
societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono, pertanto,  effettuati  in  regime  di  neutralita'
fiscale. 
  13. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 
  14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di  vigilanza
del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI. 
  15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000  di
euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   per   l'anno   2002,   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (con l'art. 1, comma  629)  che  "La
societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  8  luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002, n. 178, assume la denominazione di «  Sport  e  salute  Spa  »;
conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi  Spa  contenuto  in
disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport  e
salute Spa".