DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/2018)
Testo in vigore dal: 11-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
                   Compiti della giunta nazionale

  1.  La  giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale
dell'attivita'  amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli
obiettivi  ed  i programmi e verificando la rispondenza dei risultati
agli indirizzi impartiti.
  2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
   a) formula la proposta di statuto dell'ente;
   ((a-bis)   definisce   annualmente   i   criteri   e  i  parametri
fondamentali  cui  deve  attenersi  il  contratto  di servizio di cui
all'articolo  8,  comma  8,  del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la
delibera e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;))
   b)  delibera  sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e
degli uffici e sulla consistenza degli organici;
   c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei
servizi e degli uffici dell'ente;
   ((d)  delibera  lo  schema  di  bilancio  preventivo e di bilancio
consuntivo  da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e
approva  le  variazioni  di  bilancio da sottoporre alla ratifica del
Consiglio nazionale;
   e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo  5,  comma  2, lettera e), il potere di controllo sulle
federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e
sugli  enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare
svolgimento   delle   competizioni,   alla  preparazione  olimpica  e
all'attivita'  sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi
finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
   f)  propone  al  Consiglio  nazionale,  il  commissariamento delle
federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate,
in  caso  di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento  sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in
caso  di  constatata  impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o
nel   caso  in  cui  non  siano  stati  ottemperati  gli  adempimenti
regolamentari  al  fine  di garantire il regolare avvio e svolgimento
delle competizioni sportive nazionali;))
   g) nomina il segretario generale;
   h)  svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo
statuto;
   ((h-bis)  individua,  con delibera sottoposta all'approvazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, i criteri generali dei
procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
    1)  obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle
controversie  attinenti  lo  svolgimento  dell'attivita' sportiva, di
rivolgersi agli organi di giustizia federale;
    2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva
rispettino  i  principi del contraddittorio tra le parti, del diritto
di  difesa,  della terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti,
della  ragionevole  durata,  della motivazione e della impugnabilita'
delle decisioni;
    3)  razionalizzazione  dei rapporti tra procedimenti di giustizia
sportiva  di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate.))