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DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (in SO n.168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal: 11-8-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  operare
interventi  in  materia  tributaria, con particolare riferimento alle
accise  sui  prodotti  petroliferi,  alle  tasse automobilistiche, al
potenziamento   dell'attivita'   di  riscossione  dei  tributi,  alla
gestione  unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
operare  interventi  per  la  trasformazione  ed il riassetto di enti
pubblici,  per  la  razionalizzazione  ed il contenimento della spesa
farmaceutica  e  per  il  sostegno  dell'economia  anche  nelle  aree
svantaggiate,  nonche'  per  l'attuazione di una sentenza della Corte
Costituzionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, del Ministro della salute e
del  Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro  delle attivita' produttive e con il Ministro per gli affari
regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                   Proroghe di termini in materia
                 di accise e in materia finanziaria

  1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1, lettera d), della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  prorogate da ultimo, fino al 30
giugno  2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16,  sono  ulteriormente  prorogate  ((dal 1 luglio 2002)) fino al 31
dicembre  2002.  La  disposizione  contenuta  nell'articolo  1, comma
1-bis,  del  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino
al 31 dicembre 2002.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre  2001,  n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002,
con  l'articolo  2  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono  ulteriormente  prorogate  ((dal  1  luglio  2002))  fino  al 31
dicembre 2002.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre  2001,  n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002,
con  l'articolo  3  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono  ulteriormente  prorogate  ((dal  1  luglio  2002))  fino  al 31
dicembre 2002.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre  2001,  n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002,
con  l'articolo  4  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono  ulteriormente  prorogate  ((dal  1  luglio  2002))  fino  al 31
dicembre 2002.
  ((4-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5
del   decreto-legge   28  dicembre  2001,  n.  452,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con
le  medesime  modalita'  anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31
dicembre  2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali
contenuti nel predetto articolo 5 sono cosi' rideterminati:
    a)  la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo
5  del  predetto  decreto-legge  n.  452  del  2001  e'  fissata  con
riferimento al 30 giugno 2002;
    b)  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001
deve  essere  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio
2003,  per  il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo
riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
    c)  la  domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del
predetto  decreto-legge  n.  452  del  2001  deve essere presentata a
decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003. ))
  5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999,
n.  308,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999,
n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
  ((5-bis.  Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52,
comma  48,  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, deve intendersi
ulteriormente  prorogato di dieci giorni successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge
n.  448  del  2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini
del  rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine
originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;
in  mancanza,  si intendono automaticamente decaduti con subentro del
soggetto  in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di
assegnazione.  Entro  i  successivi  dieci  giorni, l'Amministrazione
Autonoma  dei  monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In
caso  di  esito  positivo,  il pagamento della somma di cui al citato
articolo  52,  comma  48,  calcolata  fino alla data della domanda di
collaudo, e' pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi,
ovvero  in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al
tasso legale.))
  6.  Nell'articolo  128,  comma  6, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  le  parole:  "sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge))"  sono  sostituite  dalle seguenti: "((il 30
settembre  2002))".  Entro quest'ultimo termine e' data attuazione al
provvedimento   emanato   in   applicazione   del   disposto  di  cui
all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
  7.  Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002,
i  termini  previsti  dall'articolo  8,  commi 2 e 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  maggio 2001, n. 345, concernenti la
trasmissione  dei  programmi  dettagliati  degli  interventi previsti
dagli  articoli  9  e  15  della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono
differiti al 10 agosto 2002.
  ((7-bis.  All'articolo  138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  le  parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".
  7-ter.  All'articolo  35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  le  parole:  "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2003".))