LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
             Norme in materia di servizi pubblici locali 
 
  1. L'articolo 113 del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi  pubblici
locali di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni  del  presente
articolo  si  applicano  ai  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
industriale. Restano ferme le disposizioni  previste  per  i  singoli
settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie. 
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'  degli  impianti,
delle reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio  dei
servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal  comma
13. 
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita'
di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei
servizi pubblici locali di cui al comma 1  puo'  essere  separata  da
quella di erogazione  degli  stessi.  E',  in  ogni  caso,  garantito
l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi. 
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per
la gestione delle  reti,  degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: 
a) di soggetti allo scopo costituiti,  nella  forma  di  societa'  di
   capitali con la partecipazione maggioritaria  degli  enti  locali,
   anche  associati,  cui  puo'  essere  affidata  direttamente  tale
   attivita'; 
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure  ad  evidenza
   pubblica, ai sensi del comma 7. 
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime  di  concorrenza,
avviene secondo le discipline  di  settore,  con  conferimento  della
titolarita'  del  servizio  a  societa'   di   capitali   individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. 
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di  cui  al  comma  5  le
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a  qualunque  titolo
servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto,  di  una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; 
tale divieto si estende alle societa' controllate o  collegate,  alle
loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate  con
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. 
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto  degli  standard
qualitativi, quantitativi,  ambientali,  di  equa  distribuzione  sul
territorio e di sicurezza  definiti  dalla  competente  Autorita'  di
settore o, in mancanza  di  essa,  dagli  enti  locali.  La  gara  e'
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei  piani
di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche'  dei  contenuti
di innovazione tecnologica e gestionale. Tali  elementi  fanno  parte
integrante del contratto di servizio. 
8.  Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso,  e'   consentito
l'affidamento contestuale con  gara  di  una  pluralita'  di  servizi
pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In  questo
caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della  durata  degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore. 
9. Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento,  e  in  esito  alla
successiva gara di affidamento, le reti,  gli  impianti  e  le  altre
dotazioni patrimoniali  di  proprieta'  degli  enti  locali  o  delle
societa' di cui al comma 13 sono assegnati al  nuovo  gestore.  Sono,
inoltre, assegnati al nuovo gestore le  reti  o  loro  porzioni,  gli
impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani  di
investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente.  A  quest'ultimo
e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel  bando
di gara. 
10. E' vietata ogni forma di  differenziazione  nel  trattamento  dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario,  nonche'
alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni  o  agevolazioni
per la gestione del servizio. 
11. I rapporti degli enti locali con le societa'  di  erogazione  del
servizio e con le societa' di gestione delle reti  e  degli  impianti
sono regolati da contratti di servizio,  allegati  ai  capitolati  di
gara, che dovranno prevedere i livelli dei  servizi  da  garantire  e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 
12. L'ente locale  puo'  cedere  in  tutto  o  in  parte  la  propria
partecipazione nelle societa' erogatrici di  servizi.  Tale  cessione
non  comporta  effetti  sulla  durata  delle  concessioni   e   degli
affidamenti in essere. 
13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono  conferire  la
proprieta'  delle  reti,  degli  impianti  e  delle  altre  datazioni
patrimoniali a societa' di capitali di cui detengono la  maggioranza,
che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti  e  le
altre dotazioni patrimoniali a disposizione  dei  gestori  incaricati
della gestione del servizio o,  ove  prevista  la  gestione  separata
della rete, dei gestori  di  quest'ultima,  a  fronte  di  un  canone
stabilito dalla competente Autorita'  di  settore,  ove  prevista,  o
dagli enti locali. Alla societa' suddetta  gli  enti  locali  possono
anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4,  la  gestione
delle reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui  al  comma
5. 
14. Fermo restando quanto disposto dal  comma  3,  se  le  reti,  gli
impianti e le  altre  dotazioni  patrimoniali  per  la  gestione  dei
servizi di cui al comma 1 sono  di  proprieta'  di  soggetti  diversi
dagli enti locali, questi possono  essere  autorizzati  a  gestire  i
servizi o loro  segmenti,  a  condizione  che  siano  rispettati  gli
standard di cui al comma 7 e siano praticate  tariffe  non  superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti  e'  in
ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di  servizio
in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori. 
15. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo  statuto
e dalle relative norme di attuazione". 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003,  N.  269,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003,  N.  269,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003,  N.  269,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003,  N.  269,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)). 
  8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende
speciali e i consorzi di cui all'articolo 31,  comma  8,  del  citato
testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  che
gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo
testo unico, come sostituito dal comma 1 del  presente  articolo,  in
societa' di' capitali, ai sensi dell'articolo 115  del  citato  testo
unico. 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)). 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)). 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)). 
  12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo  31,  comma  8,  le  parole  da:  "aventi   rilevanza
   economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti:
   "di cui all'articolo 113-bis"; 
b) all'articolo 42, comma  2,  lettera  e),  le  parole:  "assunzione
   diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione"; 
c) all'articolo 112, il comma 2 e' abrogato; 
d) all'articolo 115: 
   1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo  113,
   lettera c),"  sono  soppresse  e  le  parole:  "per  azioni"  sono
   sostituite dalle seguenti: "di capitali"; 
   2) il comma 5 e' abrogato; 
   3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "7-bis. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  si  applicano
   anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al
   consiglio comunale  l'assemblea  consortile.  In  questo  caso  le
   deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
   locali che non intendono partecipare alla societa'  hanno  diritto
   alla liquidazione  sulla  base  del  valore  nominale  iscritto  a
   bilancio della relativa quota di capitale"; 
e) all'articolo 116, comma 1, dopo le  parole:  "per  l'esercizio  di
   servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui  all'articolo
   113-bis"; 
f) all'articolo 118: 
   1) al comma 1, le parole:  "societa'  per  azioni,  costituite  ai
   sensi  dell'articolo  113,  lettera  e),"  sono  sostituite  dalle
   seguenti: "societa' di capitali di cui al comma  13  dell'articolo
   113"; 
   2) il comma 3 e' abrogato; 
g) all'articolo 123, il comma 3 e' abrogato. 
  13. Gli articoli da 265 a  267  del  testo  unico  per  la  finanza
locale, di cui al regio-decreto 14  settembre  1931,  n.  1175,  sono
abrogati. 
  14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali,  anche  in
forma associata, individuano gli standard di qualita'  e  determinano
le modalita' di vigilanza  e  controllo  delle  aziende  esercenti  i
servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli  utenti  e
dei consumatori. 
  15.   Dopo   l'articolo   113   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, e' inserito il seguente: 
"Art. 113-bis. - (Gestione  dei  servizi  pubblici  locali  privi  di
rilevanza industriale) - 1. Ferme restando le  disposizioni  previste
per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi  di  rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a: 
a) istituzioni; 
b) aziende speciali, anche consortili; 
c) societa' di capitali costituite o partecipate dagli  enti  locali,
   regolate dal codice civile. 
2. E' consentita la gestione  in  economia  quando,  per  le  modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non  sia  opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 
3. Gli enti locali  possono  procedere  all'affidamento  diretto  dei
servizi  culturali  e  del  tempo  libero  anche  ad  associazioni  e
fondazioni da loro costituite o partecipate. 
4. Quando sussistano  ragioni  tecniche,  economiche  o  di  utilita'
sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a
terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita'
stabilite dalle normative di settore. 
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi
di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio". 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.  269,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.