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LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 gennaio 2002 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.