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LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 1-1-2002
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                      (Risultati differenziali) 
 
  1.  Per  l'anno  2002,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato  in  termini  di  competenza  in  33.157
milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro  per  regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il
livello  massimo  del  ricorso  al   mercato   finanziario   di   cui
all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non  superiore  a  2.066  milioni  di  euro  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione  per  il  2002,
resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni  di  euro
per l'anno finanziario 2002. 
  2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in  29.800  milioni  di
euro, al netto di 5.091 milioni di  euro  per  l'anno  2003  e  3.174
milioni di euro per l'anno 2004, per  le  regolazioni  debitorie;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni  di
euro. Per il bilancio  programmatico  degli  anni  2003  e  2004,  il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in  26.339  milioni  di
euro ed il livello massimo del ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni  di
euro. 
  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
  4. Il Governo presenta alle Camere entro  il  30  giugno  2002  una
relazione  che  prospetta   analiticamente   gli   effetti   prodotti
sull'andamento delle entrate dai  provvedimenti  legislativi  recanti
incentivi fiscali per gli investimenti e lo  sviluppo.  La  relazione
indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le  loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare. 
  5. Fino alla presentazione della relazione di cui al  comma  4  non
possono essere emanati i decreti di  cui  all'articolo  1,  comma  8,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383. 
  6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le  maggiori  entrate
rispetto alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente  sono
destinate prioritariamente al conseguimento della  misura  del  saldo
netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente  articolo,
salvo che  si  renda  necessario  finanziare  interventi  urgenti  ed
imprevisti   necessari   per   fronteggiare    calamita'    naturali,
improrogabili esigenze connesse con la  tutela  della  sicurezza  del
Paese,  situazioni  di  emergenza  economico-finanziaria.  In  quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui
al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate  a  legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate al conseguimento  dei  valori  programmatici  fissati  al
riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria. 
          Avvertenza: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  30  gennaio  2002  si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.