stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n. 356

Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 1-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418 (in G.U. 30/11/2001, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2003
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale
1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. (2) (3)
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.