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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n. 356

Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 1-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418 (in G.U. 30/11/2001, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal: 1-10-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di operare alcuni
interventi  in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di
compensare   le  variazioni  dell'incidenza  sui  prezzi  al  consumo
derivanti  dall'andamento  dei prezzi internazionali del petrolio, e,
per l'effetto, avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le
imprese  che  utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle
proprie  attivita',  agevolando  quindi  la  ripresa  dell'economia e
dell'occupazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attivita'
produttive,  di  concerto  con  i Ministri delle politiche agricole e
forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
   Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

  1.  Dal  1  ottobre  2001 l'aliquota della benzina e' pari a quella
della benzina senza piombo.
  2.   Le  aliquote  di  accisa  sui  prodotti  petroliferi  indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate,  fino  al  31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le
sole   aliquote   di  accisa  sulle  emulsioni  stabilizzate  di  cui
all'articolo  24,  comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.
  3.  Nel  periodo  1  ottobre  2001-31  dicembre 2001, e' consentita
l'immissione  al  consumo  di  benzina  avente  contenuto  di  piombo
compreso  tra  150  e  5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo
della  benzina  con  piombo,  mantenendo  inalterata  la  definizione
commerciale  di benzina super e garantendo la necessaria informazione
ai  consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle
colonnine  d'erogazione  dalla  benzina con piombo alla benzina senza
piombo  non  comporta  alcun  adempimento amministrativo a carico dei
titolari delle autorizzazioni.