DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2001, n. 345

Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 11-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                     Procedure di finanziamento 
 
  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione  dei
fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato
consultivo di cui all'articolo  12  del  presente  regolamento  e  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici
a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine  perentorio  del
30 aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli
interventi relativi agli adempimenti previsti dall'articolo  9  della
legge, quantificando contestualmente il fabbisogno. (2)((4)) 
  3. Gli enti locali, le camere di commercio e le  aziende  sanitarie
locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il  termine
perentorio del 30 aprile di ogni anno, un programma dettagliato degli
interventi  relativi   agli   adempimenti   previsti   dalla   legge,
quantificando contestualmente il fabbisogno. (2)((4)) 
  4.  Ai  fini  della  istruttoria   relativa   alle   richieste   di
finanziamento,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  stipula  con  le  regioni
interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai
progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  3.  Detti  protocolli
possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti avvenga  per  il
tramite delle regioni stesse. 
  5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine  perentorio
del 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, i progetti di cui al comma 3, con le modalita' previste
dai protocolli d'intesa, corredati delle  proprie  osservazioni,  con
particolare riguardo alla compatibilita', nonche' alla  coerenza  dei
progetti stessi con  la  legislazione  regionale  eventualmente  piu'
favorevole in materia. Congiuntamente a  detti  progetti  la  regione
unisce quello relativo agli interventi regionali.((4)) 
  6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  sono  ripartite  le  somme  previste  dagli
articoli 9 e 15 della legge. 
  7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti  ed  al
loro trasferimento ai  soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti,  nel
rispetto delle modalita' previste dal presente articolo. 
  8. Le regioni provvedono entro  sessanta  giorni  al  trasferimento
deifondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i  progetti  degli
interventi ai sensi del comma 3. 
  9. Qualora una o piu' regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa
di cui al comma  4,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  per  gli  affari   regionali,   provvede   direttamente
all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed
alla relativa erogazione dei finanziamenti  ai  soggetti  di  cui  al
comma 3, i quali trasmettono detti progetti  alla  Presidenza  stessa
nel termine di cui al comma 3. 
  10. La rendicontazione prevista dall'articolo 15,  comma  3,  della
legge deve essere  accompagnata  da  una  relazione  esplicativa  dei
motivi degli interventi che  si  intendono  realizzare  e  di  quelli
attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, covertito con modificazioni dalla L.
8 agosto 2002, n. 178, ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  7)  che
limitatamente ai fondi  relativi  all'esercizio  finaziario  2002,  i
termini previsti  dai  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  sono
differiti al 10 agosto 2002. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che "Al fine di garantire  la  tutela  delle  minoranze  linguistiche
nell'attivita' della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi
relativi  all'esercizio  finanziario   2023,   i   termini   previsti
dall'articolo 8, commi 2  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345,  concernenti  la  trasmissione  dei
programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482,  sono  differiti  al  7  luglio
2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345  del  2001,
concernente la trasmissione da parte delle  regioni  interessate  dei
progetti di cui al comma 3, e' differito al 31 agosto 2023."