LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

note: Entrata in vigore della legge: 4-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei  comuni  di  cui
all'articolo 3 e'  consentito,  negli  uffici  delle  amministrazioni
pubbliche, l'uso orale e  scritto  della  lingua  ammessa  a  tutela.
Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze  armate  e
le forze di polizia dello Stato. 
 2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al  comma
1,  le  pubbliche  amministrazioni   provvedono,   anche   attraverso
convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale  che
sia in grado di rispondere alle  richieste  del  pubblico  usando  la
lingua  ammessa  a  tutela.  A  tal  fine  e'  istituito,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali,  un  Fondo  nazionale  per  la  tutela   delle   minoranze
linguistiche  con   una   dotazione   finanziaria   annua   di   lire
9.800.000.000 a decorrere dal  1999.  Tali  risorse,  da  considerare
quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni
interessate. ((2)) 
 3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e'  consentito  l'uso
della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni  di  cui
all'articolo 109 del codice di procedura penale. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
549)  che  "Il  Fondo  nazionale  per  la  tutela   delle   minoranze
linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15  dicembre
1999, n. 482, e' incrementato di 250.000 euro  per  l'anno  2020,  di
500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".