stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

note: Entrata in vigore della legge: 4-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.
Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.
((2))
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.


-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma
549) che "Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".