LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
            Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 1997,  n.  140,  i  crediti  contributivi,  ivi  compresi  gli
accessori per interessi, le  sanzioni  e  le  somme  aggiuntive  come
definite all'articolo  1,  commi  217  e  seguenti,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS,
gia' maturati e quelli che matureranno sino al ((  31  dicembre  2008
)), sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di  Rendere
piu' celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu'
consulenti con comprovata  esperienza  tecnico-economica  scelti  con
l'assistenza  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione economica secondo procedure competitive  tra  primarie
banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresi' di un consulente
terzo  per  il  monitoraggio  dell'operazione  di  cartolarizzazione,
scelto con l'assistenza del Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione  economica  secondo  procedure  competitive.  Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS,  riferisce  al
Parlamento ogni sei mesi, a  decorrere  dalla  data  di  costituzione
della societa' di cui al comma 4, sui risultati  economico-finanziari
conseguiti. 
  2. Le tipologie  e  il  valore  nominale  complessivo  dei  crediti
ceduti, il prezzo iniziale, a  titolo  definitivo,  le  modalita'  di
pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche'  le  caratteristiche
dei titoli da emettersi o dei prestiti  da  contrarre  ai  sensi  del
comma 5 e le modalita' di gestione della societa' ivi indicata,  sono
determinati con uno o piu'  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli  e  i
prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte  della
garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove  accordata,  sara'
concessa con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica, che stabilira' i  limiti  e  le  condizioni
della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti
di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18  e
18-bis. I  valori  dei  crediti  ceduti  nel  1999  saranno  tali  da
determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle
previste nella quantificazione degli effetti finanziari del  presente
articolo. 
  3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e
si applica l'articolo 5 della  legge  21  febbraio  1991,  n.  52.  I
privilegi e le garanzie di qualunque tipo  che  assistono  i  crediti
oggetto della cessione conservano la loro validita' e il  loro  grado
in favore del cessionario,  senza  bisogno  di  alcuna  formalita'  o
annotazione. L'INPS e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti  al
tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza  dei  debitori.
Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facolta'
di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente,
compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a  ruolo
per la riscossione. 
  4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti
ad una societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto  e
la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonche' tutti
gli altri diritti  acquisiti  dalla  citata  societa'  nei  confronti
dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero
dei finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai sensi del  comma
5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello
della societa' e  da  quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Sul
patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non  sono  ammesse
azioni  da  parte  di  creditori  fintanto  che   non   siano   stati
integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei  titoli  ovvero
dei prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra' essere
costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o
anche solo nell'interesse dell'INPS. 
  5. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 SETTEMBRE 1999, N. 308,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1999, N. 402. Alla societa' per
azioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni  contenute  nel
titolo  V  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385,
ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e  c),  e  4,
nonche' le corrispondenti norme  sanzionatorie  previste  dal  titolo
VIII del medesimo testo unico. La societa' per azioni di cui al comma
4  finanziera'  le  operazioni  di  acquisto  dei  crediti   mediante
emissione di Titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di  cui
al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della  procedura  di
vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da  parte
della societa' per azioni di cui al comma  4.  Ai  titoli  emessi  si
applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico  emanato  con
decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.  385;  all'emissione  dei
predetti titoli non si  applica  l'articolo  11  del  medesimo  testo
unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente
comma  sono  soggetti  alla  disciplina   prevista   per   i   titoli
obbligazionari e similari emessi  da  societa'  quotate  nei  mercati
regolamentati, fatta eccezione  per  l'ultimo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600.  Gli  interessi  e  gli   altri   proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti  non
residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o  nei  territori
aventi un regime fiscale privilegiato  individuati  dal  decreto  del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla societa' di cui
al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei  crediti,  non
sono soggetti alle imposte sui redditi. 
  6. L'INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo
le modalita' previste dall'articolo 24  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto  di  dilazione
concessa  antecedentemente  al  30  novembre  1999,  dei  crediti  di
regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge  e
dei  crediti  gia'  oggetto  di  procedimenti  civili  di  cognizione
ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli  e  li  affida  in
carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi.  Per
tali crediti l'INPS forma  elenchi  da  trasmettere  al  cessionario.
L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in
dilazione e in regolarizzazione contributiva  agevolata  prevista  da
norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e
la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei  crediti  ai
sensi dell'articolo 1262 del codice civile. 
  7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva  dei  ruoli
ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario. 
  8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo  costituisce
successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti
civili di cognizione  e  di  esecuzione,  pendenti  alla  data  della
cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice
di  procedura  civile.  Il  cessionario  puo'  intervenire  in   tali
procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo restando che
l'INPS  non  puo'  in   ogni   caso   essere   estromesso.   Qualora,
successivamente alla trasmissione dei ruoli di  cui  al  comma  6,  i
debitori promuovano,  avverso  il  ruolo,  giudizi  di  merito  e  di
opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  sussiste   litisconsorzio
necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario. 
  9.  I  rapporti  tra  il  cessionario  e  i   concessionari   della
riscossione sono  regolati  contrattualmente,  con  convenzione  tipo
approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi
da corrispondere  al  concessionario  e  stabilite  idonee  forme  di
controllo  sull'efficienza  dei  concessionari.  Il  cessionario   si
obbliga nei confronti  dell'INPS  a  stipulare  con  i  concessionari
convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano
i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del
comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337. 
  10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in  via
telematica, secondo le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  di
concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale, i dati  relativi  all'andamento  delle  riscossioni.  L'INPS
comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi  di  cui
al comma 8. 
  11.  Il  cessionario  trattiene  le  somme   riscosse   fino   alla
concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale  a
titolo  definitivo,  nonche'  degli  oneri  per  interessi  ed  altri
accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto  dei
crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi  connessi  alla
cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti
ceduti  sono  destinate  in  via  prioritaria  dal   cessionario   al
soddisfacimento dei diritti  incorporati  nei  titoli  emessi  o  dei
prestiti contratti dallo stesso ai sensi  del  comma  5,  nonche'  al
pagamento degli  altri  oneri  e  costi  connessi  all'operazione  di
cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a  quelle  indicate
nel periodo precedente vengono riversate all'INPS  secondo  le  norme
stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui  al  comma  1.
L'INPS potra' assumere, ai fini della  cessione  e  cartolarizzazione
dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti  per  il
buon esito  dell'operazione,  secondo  la  prassi  finanziaria  delle
operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di
cui al comma 2. 
  12. I concessionari rendono all'INPS il  conto  della  gestione  ai
sensi dell'articolo 39, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
  13.  L'amministrazione  finanziaria  effettua  nei  confronti   del
concessionario   controlli   a   campione    sull'efficienza    della
riscossione. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 SETTEMBRE 1999, N. 308 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1999, N. 402. 
  15. A seguito della costituzione della societa' di cui all'articolo
15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti
di imposta e contributivi,  la  gestione  dei  crediti  ceduti  viene
trasferita a tale societa' secondo termini e modalita'  da  definirsi
nei decreti di cui al comma 2. 
  16. Le cessioni di cui ai commi precedenti, nonche' tutti gli altri
atti  e  prestazioni  posti  in   essere   per   il   perfezionamento
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni
altra imposta indiretta. 
  17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3,  comma  136,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  disciplinato  il  versamento  dei
contributi previdenziali dovuti in  base  a  dichiarazione  unificata
sulla  base  delle  modalita'  e  dei  tassi  previsti  dal   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, puo'
procedere in ciascun anno, nell'ambito  di  piani  concordati  con  i
Ministeri vigilanti e attraverso delibere del  proprio  consiglio  di
amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2,  quarto
periodo. La cessione,  al  momento  del  trasferimento  del  credito,
produce la liberazione del cedente nei confronti  del  cessionario  e
non puo' essere effettuata  per  una  entita'  complessiva  inferiore
all'ammontare dei contributi. 
  18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo,  si  applica
la legge 30 aprile 1999, n. 130.