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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-1999
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
      (Restituzione del contributo straordinario per l'Europa) 
  1. A ciascun contribuente e' restituito un importo pari al  60  per
centodel  contributo  straordinario   per   l'Europa   effettivamente
trattenuto o versato. 
  2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la  restituzione  e'
effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i  versamenti  da  eseguire  a
decorrere dal mese di gennaio 1999. 
  3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati  che  intrattengono  il
rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto  il  contributo
straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto  anche
dell'eventuale risultato  dell'assistenza  fiscale,  e'  riconosciuto
dallo stesso  sostituto  d'imposta  a  partire  dalle  operazioni  di
conguaglio  di  fine  anno  1998  deducendolo,  fino   ad   integrale
compensazione,  dalle  ritenute  dovute.   L'importo   rimborsato   e
l'eventuale eccedenza ancora da  rimborsare  devono  essere  indicati
nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da
consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono  regolate  dagli
interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per  il
tramite del  medesimo  sostituto  d'imposta  che  provvede  entro  il
secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha  ricevuto
un'apposita  richiesta  contenente   l'indicazione   della   predetta
differenza. 
  4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi  da  quelli  di
cui al comma 3 l'importo e'  ammesso  in  diminuzione  delle  imposte
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al  1998,  ovvero
per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il  secondo
periodo di paga utile successivo a quello  in  cui  ha  ricevuto  una
apposita   richiesta   contenente   l'indicazione   della    predetta
differenza. 
  5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1  e'
ammesso in diminuzione delle imposte risultanti  dalle  dichiarazioni
dei redditi relative al 1998. 
  6.  I  contribuenti  che  non  possono  utilizzare  in  diminuzione
l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi
precedenti possono, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, presentare al Centro di  servizio  delle
imposte dirette e indirette competente sulla base del loro  domicilio
fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio  provvede
tramite la tesoreria provinciale  ad  effettuare  il  rimborso  entro
novanta giorni dal ricevimento delle istanze. 
    

          AVVERTENZA
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del  29  gennaio  1999  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto dd  Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.