DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 3-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
                        Cessione dei crediti
              da parte delle amministrazioni pubbliche

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  aver  esperito  le  ordinarie
procedure  previste  dai  rispettivi  ordinamenti per il pagamento da
parte  dei  terzi  debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni
pecuniarie  liquide  ed  esegibili,  possono  procedere,  al  fine di
realizzare  celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi
crediti,   con   esclusione   di   quelli   di  natura  tributaria  e
contributiva,  a  soggetti  abilitati all'esercizio dell'attivita' di
recupero  crediti  di  comprovata affidabilita' e che siano abilitati
alla  suddetta attivita' da almeno un anno, individuati sulla base di
apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che
deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo
conto,  fra  l'altro,  della  natura dei crediti e della possibilita'
della loro realizzazione.
  1-bis.  Il  Ministro  del  tesoro,  entro il 31 dicembre di ciascun
anno,  presenta  al  Parlamento  una  relazione sull'attuazione della
procedura  di  cessione  dei  crediti  di  cui  al presente articolo,
indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entita'
complessiva  delle  cessioni  dei  crediti  e  il  prezzo medio delle
cessioni medesime. (7) (9) (12) ((17))
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AGGIORNAMENTO (7)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 13, comma 1)
che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28
marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
maggio  1997,  n.  140,  i  crediti  contributivi,  ivi  compresi gli
accessori  per  interessi  e  le  sanzioni,  vantati  dall'INPS, gia'
maturati  e  quelli  che matureranno sino alla data della cessione di
cui  al  comma  15,  sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al
fine   di  rendere  piu'  celere  la  riscossione,  al  valore  netto
risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto."
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  23  dicembre  1998,  n.  448,  come  modificata  dal D.L. 6
settembre  1999,  n.  308,  convertito  con  modificazioni dalla L. 5
novembre  1999, n. 402, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " In
deroga  a  quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997,  n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per
interessi,   le   sanzioni   e  le  somme  aggiuntive  come  definite
all'articolo  1,  commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, gia' maturati
e  quelli  che  matureranno  sino  al 31 dicembre 2001, sono ceduti a
titolo  oneroso,  in  massa,  anche al fine di rendere piu' celere la
riscossione."
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  L.  23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dal D.L. 8 luglio
2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n.
178,  ha  disposto  (con  l'art. 13, comma 1) che "In deroga a quanto
previsto  dall'articolo  8  del  decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i
crediti  contributivi,  ivi  compresi gli accessori per interessi, le
sanzioni  e  le  somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi
217  e  seguenti,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni,   vantati   dall'INPS,  gia'  maturati  e  quelli  che
matureranno  sino  al 31 dicembre 2005, sono ceduti a titolo oneroso,
in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione."
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AGGIORNAMENTO (17)
  La  L.  23  dicembre  1998,  n.  448,  come  modificata dal D.L. 30
settembre  2005,  n.  203,  convertito  con  modificazioni dalla L. 2
dicembre  2005,  n. 248, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In
deroga  a  quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997,  n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per
interessi,   le   sanzioni   e  le  somme  aggiuntive  come  definite
all'articolo  1,  commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, gia' maturati
e  quelli  che  matureranno  sino  al 31 dicembre 2008, sono ceduti a
titolo  oneroso,  in  massa,  anche al fine di Rendere piu' celere la
riscossione."