DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
              Agevolazione sul gasolio per autotrazione
                  impiegato dagli autotrasportatori

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  e  fino al 30 giugno 2002,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative   sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al  decreto
legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per
il  gasolio  per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita'
di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore
a  3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento
al 31 dicembre 2001. (2) ((5))
  2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si applica, altresi', ai
seguenti soggetti:
    a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
    b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di competenza statale,
regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
Regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
    c)  agli  enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone. (2) ((5))
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31 luglio 2002, e'
eventualmente  rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30
giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la
variazione   del  prezzo  di  vendita  al  consumo  del  gasolio  per
autotrazione,  rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive,  purche'  e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo
prezzo  che  risulti  alla  fine  del  semestre,  rispetto  al prezzo
rilevato  nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il
10  per  cento  in  piu'  o  in  meno dell'ammontare dell'aliquota di
accisa.  Con  il  medesimo  decreto  vengono,  altresi', stabilite le
modalita'  per  la  regolazione contabile dei crediti di imposta. (2)
((5))
  4.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di  cui  ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre
2002,  apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane,   secondo  le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti  dal
regolamento  recante  disciplina  dell'agevolazione  fiscale a favore
degli  esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto
del  Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti,
anche  per  l'agevolazione  fiscale  di  cui  al predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  277 del 2000, rilevano altresi' ai
fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. (2) ((5))
  5.  Nell'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.
330,  come  successivamente  modificato dall'articolo 8, comma 5, del
decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  novembre  2001,  n. 418, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  dopo  la  parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei
limiti in cui";
    b)  le  parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"il 15 per cento".
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che
"Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con
le  medesime  modalita'. anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31
dicembre  2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali
contenuti nel predetto articolo 5 sono cosi' rideterminati:
    a)  la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo
5  del  predetto  decreto-legge  n.  452  del  2001  e'  fissata  con
riferimento al 30 giugno 2002;
    b)  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001
deve  essere  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio
2003,  per  il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo
riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
    c)  la  domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del
predetto  decreto-legge  n.  452  del  2001  deve essere presentata a
decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003."
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla  L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 16, comma
1)  che  "Nel  rispetto  e nei limiti della normativa comunitaria, le
disposizioni   di  cui  ai  commi  da  1  a  4  dell'articolo  5  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,   dalla  legge  27  febbraio  2002,  n.  16  (...)  si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal  1  gennaio  al  31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti  temporali  contenuti  nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
    a)  la  riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
    b)  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al  comma  3  del  predetto  articolo  5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo
scostamento  di  prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto
al  prezzo  rilevato  nella  prima  settimana di gennaio del medesimo
anno;
    c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo
5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004."