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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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Testo in vigore dal:  30-12-2001 al: 27-2-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario con riguardo agli oli lubrificanti e in materia di rimborsi IVA, nonché di modificare la classificazione dei combustibili derivati dai rifiuti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione della crisi determinatasi nel settore dei concessionari della raccolta delle scommesse su avvenimenti ippici e sportivi e dei conseguenti effetti negativi che ne possono derivare sul piano del gettito erariale e delle entrate di bilancio del CONI e dell'UNIRE di ridefinire le condizioni economiche di tali concessioni e di prevedere la riattribuzione delle concessioni meramente rinnovate;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare le poste dei giochi e di adottare altre misure in vista dell'introduzione dell'euro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Oli emulsionati
1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.