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LEGGE 2 maggio 1990, n. 102

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.

note: Entrata in vigore della legge: 5/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
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Testo in vigore dal:  5-5-1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)
1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'ano 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito apposito capitolo denominato "Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987", al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non specificamente destinate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987), è il seguente:
"1. Gli interventi previsti dal presente decreto volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:
a) nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, e della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, così come individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1987".