DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. 49

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 (in G.U. 30/05/2003, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal: 2-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
      Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e
     affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende.
      Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera.
     Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione.
    Periodi pregressi. Responsabilita' finanziaria delle regioni
     e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo.
                Disposizioni attuative e abrogazioni

  1.  Il  latte  deve  essere  accompagnato, durante il trasporto, da
specifica  documentazione  di  accompagnamento  ai  sensi  di  quanto
previsto  dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere
sottoscritta  dal  produttore,  o  da  un  suo  delegato  secondo  le
modalita'  definite  dal  decreto di cui all'articolo 1, comma 7, dal
trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.
  2.  Per  il  riscontro  dei  quantitativi di latte trasportato, gli
organi  di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di
latte  in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso
e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione
del latte stesso.
  3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione
di  accompagnamento  di  cui  al  comma  1  o  con la stessa priva di
elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma
7,  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000
euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge. ((Il produttore che
non  ottemperi  agli  obblighi  di  cui  al  comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.))
  4.  I  produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono
tenuti   a   trasmettere  alla  regione  o  alla  provincia  autonoma
competente, nonche' all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e
secondo  le  modalita' previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del
regolamento  (CE),  n.  1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste
anche se non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
  5.  Il  mancato  rispetto  del  termine  stabilito dall'articolo 6,
paragrafo   2,   del   regolamento   (CE)   n.   1392/2001   comporta
l'applicazione  a  carico  dei  produttori,  da parte delle regioni e
delle   province   autonome,  delle  procedure  e  sanzioni  previste
dall'articolo  6,  paragrafi  3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n.
1392/2001.
  6.  Il  latte  o  equivalente  latte  indicato  nelle dichiarazioni
pervenute  successivamente al 30 giugno e' integralmente assoggettato
a  prelievo  supplementare  per la parte eccedente la quota, anche in
caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale
"vendite  dirette";  in  tale  caso  le  somme corrispondenti saranno
utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2.
  7.  Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera,
le   regioni  o  le  province  autonome,  accertato  il  quantitativo
effettivamente  venduto,  applicano  una  sanzione  pari  al prelievo
supplementare corrispondente alla quantita' di prodotto dichiarato in
piu'   o   in   meno,   fermo  restando  il  pagamento  del  prelievo
supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.
  8.   In   caso   di  esubero  delle  vendite  dirette  rispetto  al
quantitativo  nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia,
l'AGEA,  entro  il  31  luglio  di ogni anno, esegue la compensazione
nazionale  degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei
produttori  titolari  di  quota con aziende ubicate nelle zone di cui
agli   articoli  18  e  19  del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  e,
successivamente,  di  tutti  gli  altri produttori titolari di quota;
entro   lo   stesso  termine  provvede  a  comunicare  ai  produttori
interessati i quantitativi non compensati.
  9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n.
1392/2001,  il  produttore  e' tenuto a versare nel conto corrente di
cui  all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di
cui  al  comma  8.  In  caso  di inadempienza si applica una sanzione
amministrativa  non  inferiore  a 1.000 euro e non superiore a 10.000
euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.
  10.  In  conformita'  all'articolo  8,  lettera d), del regolamento
(CEE)  n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999,
e'   consentito  il  trasferimento  di  quantitativi  di  riferimento
separatamente  dall'azienda,  anche  tra aziende ubicate in regioni e
province autonome diverse.
  11.  I  quantitativi  di  riferimento  assegnati ad aziende ubicate
nelle  zone  montane,  di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n.
1257/1999,   possono  essere  trasferiti  esclusivamente  ad  aziende
anch'esse  ubicate  in  zona di montagna; a tali trasferimenti non si
applica la limitazione di cui al comma 13.
  12.  I  quantitativi  di  riferimento  assegnati ad aziende ubicate
nelle  zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE)
n.  1257/1999,  possono  essere  trasferiti esclusivamente ad aziende
ubicate  in  zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si
applica la limitazione di cui al comma 13. (2)
  13.  Il  trasferimento  di  quantitativi di riferimento tra aziende
ubicate in regioni o province autonome diverse e' consentito entro il
limite  massimo  del  70  per  cento  del quantitativo di riferimento
dell'azienda  cedente  riferito  al  periodo  di  commercializzazione
2003-2004.  Per  le  aziende  ubicate  nel  territorio  delle regioni
insulari  il  trasferimento  di  quantitativi  di  riferimento  fuori
regione  e'  consentito  entro il limite massimo del 50 per cento del
quantitativo  di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo
di commercializzazione 2003-2004.
  14.  Ai  soci  di  cooperative  di  lavorazione,  trasformazione  e
raccolta  di  latte  e  successivamente  ai soci di organizzazioni di
produttori  riconosciute  ai  sensi del decreto legislativo 18 maggio
2001,  n.  228,  e'  attribuito il diritto di prelazione per le quote
poste  in  vendita  da  altri  soci  della stessa cooperativa o della
stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.
  15.  In  conformita'  all'articolo  6, paragrafo 1, del regolamento
(CEE)  n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999,
e' consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota
non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al
periodo  in  corso  esclusivamente  tra  aziende  ubicate  in zone di
produzione  omogenee,  dandone  comunicazione  alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  le  relative verifiche, purche' il contratto
intervenga   tra   produttori  in  attivita'  che  hanno  prodotto  e
commercializzato nel corso del periodo.(5)
  16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10,
15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o
dalla   provincia   autonoma   del   produttore   che  acquisisce  il
quantitativo in questione.
  17.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi
tra   regioni   o   province  autonome,  puo'  essere  consentito  il
trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.
  18.   Qualsiasi  atto  o  fatto  che  produce  un  mutamento  nella
conduzione   di  un'azienda  titolare  di  quota  ha  efficacia,  con
riferimento  alla  titolarita'  della  quota, decorsi quindici giorni
dalla  data  di  comunicazione della variazione stessa alla regione o
alla provincia autonoma competente.
  19.  I  contratti  di  affitto  di  azienda,  comodato di azienda o
qualsiasi  altro  contratto  a  tempo  determinato,  ad esclusione di
quelli  di  cui  al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime
delle  quote  latte,  devono  avere una durata non inferiore a dodici
mesi  e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di
commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto
ha  effcacia  sulla  titolarita' della quota a partire dal periodo di
commercializzazione  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di
comunicazione  della risoluzione stessa alla regione o alla provincia
autonoma competente.
  20.  Al  fine  di  favorire  la  ristrutturazione  della produzione
lattiera  e  il  rientro della produzione nei limiti del quantitativo
nazionale   garantito,   anche  per  favorire  la  definizione  della
regolazione  debitoria,  e' attivato un programma di abbandono totale
ai  sensi  dell'articolo  8,  lettera  a),  del  regolamento (CEE) n.
3950/92.  I  quantitativi  di  riferimento  di  cui  sono titolari le
aziende  che  accedono  al  programma di abbandono confluiscono nella
riserva  nazionale  e  sono  ripartiti  tra  le regioni e le province
autonome  con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, per essere
riassegnati  ai  sensi  dell'articolo  8, lettera b), del regolamento
(CEE)  n.  3950/92,  in  conformita'  al  comma 4 dell'articolo 3 con
esclusione  dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto
o  in  parte  la  propria  quota  conseguendo nel contempo un esubero
produttivo.  I  quantitativi  eventualmente  non riassegnati da una o
piu'   regioni  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  ripartizione
confluiscono  nella  riserva  nazionale  per  essere ripartiti tra le
altre  regioni  o  province  autonome  in proporzione ai quantitativi
prodotti  in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma
di  abbandono  e' attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto, sentite la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome   di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  competenti  Commissioni
parlamentari.
  21.  Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche
che  aderiscono  al  programma  di  abbandono  di  cui al comma 20 in
aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte
non  bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando
marchi  di  qualita'  e  introducendo  sistemi  di tracciabilita', e'
definito  un  apposito  regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le
modalita'  definite con decreto dei Ministro delle politiche agricole
e  forestali,  da  emanare  entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sentite  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni  parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari
in  materia  di  aiuti  di  Stato  e  con  i piani di sviluppo rurale
regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.
  22.  Gli  aumenti  da  parte  dell'Unione  europea del quantitativo
nazionale  garantito  sono  ripartiti  con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  tra  le  regioni  e  le  province  autonome  in  misura
proporzionale  alla  media dei quantitativi prodotti in esubero negli
ultimi  due  periodi  contabilizzati,  per  essere  assegnati  con le
seguenti  priorita', con esclusione dei produttori che hanno ceduto a
titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:
   a)  ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai
sensi  del  decretolegge  23  dicembre  1994, n. 727, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del
quantitativo ridotto;
  b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
   c)  i  quantitativi  residui  sono assegnati sulla base di criteri
oggettivi  autonomamente  determinati  dalle regioni e dalle province
autonome,  che  assicurino  il  mantenimento  diffuso delle strutture
produttive  esistenti  sul  territorio  anche  con  la  finalita'  di
riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.
  23.  La  quota  "B"  ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre
1994,  n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46, di cui al presente articolo, e' calcolata al netto delle
assegnazioni  regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo
1,  comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  27  aprile  1999,  n.  118;  la  quota
riattribuita   in   applicazione   del   presente  articolo  comporta
corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta.
  24.  Possono  accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i
produttori  titolari  di  quota  che  si  pongono  in  regola con gli
obblighi   di   versamento  del  prelievo  supplementare  di  cui  al
regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle
ulteriori forme previste dal presente decreto.
  25.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a
20  milioni  di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione,
per  5  milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003
di  cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15
milioni  di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui
all'articolo  4  della  medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo
ridefinite  dalla  legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  26.  Ad  ulteriore  copertura  degli  impegni finanziari, derivanti
dalle  conclusioni  comuni  del Consiglio e della Commissione europea
del  21  ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto
attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo
1989-1993,  e'  autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di
517  milioni  di  euro  per  l'anno  2003  cui  si  provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  27.   Al   fine   di  consentire  la  graduale  applicazione  delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  in  relazione al progressivo
riequilibrio  tra  quota  assegnata  e  produzione conseguita da ogni
produttore  titolare  di quota, nei primi due periodi di applicazione
del  presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di
cui   all'articolo  9,  comma  4,  e  i  versamenti  mensili  di  cui
all'articolo  5,  comma  2,  vengono  eseguiti dagli acquirenti nelle
seguenti percentuali:
   a)  per  i  produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle
zone  di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999,
nella  misura  del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e
del 10 per cento per il secondo periodo;
   b)  per  i  produttori gia' titolari di quota "B" ridotta ai sensi
dell'articolo   2   del  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
nella  misura  del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e
del  10  per  cento  nel  secondo periodo, nei limiti della riduzione
subita  al  netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate
ai  sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999,
n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.
118, e ai sensi dell'articolo 3;
   c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.
  28.  L'AGEA,  nei  primi  due  periodi di applicazione del presente
decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di
cui   all'articolo   9   considera  versate  e  pertanto  oggetto  di
restituzione   le   somme   trattenute   corrispondenti   all'esubero
produttivo;  il  singolo  produttore  puo' accedere alla restituzione
solo  in  caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui
al comma 27.
  29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto
gli  acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non
versato  ai  sensi  dei  comma  27,  possono  avvalersi di una idonea
garanzia secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  12  marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2002.
  30.  II  Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
dell'emergenza  derivante  dalla  epizoozia  denominata "blue tongue"
provvede,   in   via   transitoria  e  ai  fini  della  tutela  degli
allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera
c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003.
  31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli
acquirenti  trasmettono,  entro  il  30  novembre,  una dichiarazione
riepilogativa  dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal
1 gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5.
  32.  Il  mancato  rispetto  degli  obblighi e dei termini di cui ai
commi  27,  29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione
delle  misure  sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso
di ripetute violazioni e' disposta la revoca del riconoscimento.
  33.   Per   il   periodo   di   commercializzazione   2003-2004  le
comunicazioni  regionali  gia'  effettuate  sono valide ai fini della
determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.
  34.  I  produttori  di latte, relativamente agli importi imputati e
non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di
commercializzazione  compresi  tra  gli  anni  1995-1996 e 2001-2002,
versano   l'importo  complessivamente  dovuto,  senza  interessi.  Il
versamento  puo' essere effettuato in forma rateale in un periodo non
superiore a trenta anni.
  35.  Le  somme  versate  dai  produttori  di  latte  affluiscono ad
apposito  capitolo  di  entrata  del bilancio dello Stato, per essere
successivamente  riassegnate  allo  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle  finanze  ai  fini  della  copertura  delle
anticipazioni  di  tesoreria  utilizzate. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
  36.  I  produttori  interessati aderiscono al versamento rateale di
cui  al  comma  34  presentando istanza alla regione o alla provincia
autonoma   di  appartenenza,  nella  quale  dichiarano  di  accettare
espressamente    le    imputazioni    del    prelievo   supplementare
complessivamente  dovuto.  L'istanza  vale  come  rinuncia ai ricorsi
ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo,
previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale
adito.
  36-bis.  I  giudizi  pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi
agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad
oggetto  gli  importi  imputati  e  non  pagati  a titolo di prelievo
supplementare  per  i periodi di commercializzazione compresi tra gli
anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione
delle  spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di
rateizzazione   da  parte  della  regione  o  provincia  autonoma  di
appartenenza,  da  comunicare  a  cura  delle  medesime al competente
organo giurisdizionale.
  37.  Sono  esclusi  dal  versamento  rateale  di  cui al comma 34 i
produttori  che non sono in regola con gli obblighi di versamento del
prelievo   supplementare   per   i   periodi  di  commercializzazione
successivi   al   2001-2002,  salvo  diverse  disposizioni  stabilite
dall'Unione europea.
  38.  Gli  acquirenti,  entro  trenta  giorni dalla presentazione da
parte     dell'interessato     della    documentazione    comprovante
l'accettazione  da  parte  della  regione  o della provincia autonoma
della   richiesta   di   rateizzazione,   restituiscono  gli  importi
trattenuti  ovvero  svincolano  le  garanzie, relativamente a tutti i
periodi di cui al comma 34.
  39.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro
sessanta  giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai
commi  da  34  a  39,  sono definite le modalita' di attuazione delle
predette  disposizioni,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 35
relativamente al decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze.
  40.  L'efficacia  delle  disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 e'
subordinata  al  conseguimento  di  un  preventivo atto di assenso da
parte dei competenti organi comunitari.
  41.  In  ipotesi  di  correzioni  finanziarie  da parte dell'Unione
europea  in  materia  di  quote  latte, il Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti
necessari  per  l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi
oneri.
  42.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere
nominato un Commissario straordinario del Governo, che puo' avvalersi
di  uno  o  piu'  sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la
vigilanza  sull'applicazione  del presente decreto nei suoi primi due
periodi di attuazione.
  43.  Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del
proprio  mandato  puo'  esercitare,  nel  rispetto  del  principio di
sussidiarieta'  e  del  principio  di leale collaborazione, il potere
sostitutivo   nei   confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  cui
competono  gli  adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le
modalita' di cui al comma 44.
  44.  In  caso  di inadempienze relative all'attuazione del presente
decreto,   il  Commissario  invita  l'amministrazione  competente  ad
adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida,
i   provvedimenti   dovuti.   Decorso  inutilmente  tale  termine  il
Commissario,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
esercita il potere sostitutivo.
  45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli
ordinari  stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
  46.  Le  disposizioni  contenute nel presente decreto si applicano,
ove  non  diversamente  ed espressamente specificato, a decorrere dal
primo  periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata
in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi
ai    periodi   precedenti   sono   regolamentati   dalla   normativa
precedentemente in vigore.
  47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del
presente   decreto,   come   individuato  dal  presente  articolo,  i
provvedimenti e le leggi di seguito elencati:
   a) legge 26 novembre 1992, n. 468;
   b)  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n.
569;
   c)  decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
   d)  articolo  2  del  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;
   e)  decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291
del 14 dicembre 1995;
   f)  articoli  2,  3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;
   g)  articolo  11  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
   h)  articolo  2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
   i)  articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del
decreto-legge  31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
   l)  decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali  15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115
del 20 maggio 1997;
   m)   decreto-legge   7   maggio  1997,  n.  118,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n, 204;
   n)  decreto-legge  1°  dicembre  1997,  n.  411,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
   o)  decreto  del  Ministro  per  le politiche agricole 17 febbraio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
   p)  decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
   q)  articolo  1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998,
n.  182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
276;
   r)   decreto-legge   1°   marzo   1999,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
   s)  decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999,
n. 159;
   t)  decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999,
n. 309;
   u)  decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999,
n. 310;
   v)   decreto-legge   4   febbraio  2000,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
   z)  articolo  8  del  decreto-legge  30  settembre  2000,  n. 268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;
   aa)  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali 19
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno
2001;
   bb) articolo 3 del decreto dei Ministro delle politiche agricole e
forestali  21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
del 10 marzo 2003.
  48.  Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano  le  disposizioni  del  regolamento  (CEE)  n.  3950/92,  e
successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 28)
che  "In deroga a quanto stabilito al comma 12 del presente articolo,
i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone
svantaggiate,   di  cui  all'articolo  19  del  regolamento  (CE)  n.
1257/1999  del  Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma
della  Sardegna,  possono  essere trasferiti ad aziende ubicate nelle
zone di pianura della medesima regione".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  30  dicembre  2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma
243) che "Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo
10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  maggio  2003,  n. 119, e successive
modificazioni,  sono  consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo,
fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee."