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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1998, n. 182

Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera ((e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari)).

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 276 (in G.U. 12/08/1998, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal:  31-5-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al fine di consentire il regolare e tempestivo completamento degli stessi, nonché di emanare disposizioni in materia di adeguamento delle imprese alimentari alle prescrizioni igienicosanitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
.
((2))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
.
((2))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
.
((2))
3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.
3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b).
4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999.
L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.
4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienicosanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.
5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che sono abrogati "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".