stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. 49

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 (in G.U. 30/05/2003, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-3-2003 al: 30-5-2003
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUPPLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni generali
1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.
2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.
4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.
5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.
6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.
7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.
8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.
9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.