LEGGE 23 dicembre 1999, n. 499

Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

note: Entrata in vigore della legge: 14-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 2-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
         Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione

  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo 1, per il quadriennio
1999-2002,    sono    destinate   le   risorse   finanziarie   recate
specificamente  dalla  presente legge, nonche' i fondi che le regioni
iscrivono  autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo
di  rotazione  di  cui  all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, per l'attuazione dei regola menti comunitari a fini strutturali,
quelli  recati  annualmente  dalla legge finanziaria e destinati alle
competenze    regionali   nei   settori   agricolo,   agroalimentare,
agroindustriale  e  forestale, quelli di competenza statale destinati
in  particolare ai settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del
riordino  fondiario,  per  l'attuazione di programmi di interventi in
settori  specifici, e quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione  in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27
ottobre 1966, n. 910.
  2.  I  fondi  specificamente  recati  dalla  presente legge, per le
finalita'  di cui all'articolo 1, per il periodo 1999-2002, ammontano
a  lire  499,3  miliardi  per  l'anno  1999, a lire 99,1 miliardi per
l'anno  2000  e  a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e
2002. ((2))
  3.  Per  l'anno  1999,  i fondi stanziati dalla presente legge sono
destinati  quanto  a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di
aiuto  previsti  dal  decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, e
quanto  a  lire  249,3  miliardi  alle  altre  iniziative contemplate
dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con le
procedure dallo stesso previste.
  4.  Per  i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, in coerenza con i
vincoli  posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola
dell'Unione   europea   e   con   le  indicazioni  del  Documento  di
programmazione  economico-finanziaria  e sulla base della Piattaforma
programmatica  di  politica agricola nazionale, definisce le linee di
indirizzo  e  coordinamento  per  gli  interventi  da  realizzare nei
settori   agricolo,   agroindustriale,  agroalimentare  e  forestale,
nonche'   le  indicazioni  per  l'omogenea  redazione  dei  programmi
regionali  di  intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono  fatte  salve  le  attribuzioni  del Ministero del commercio con
l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in materia
di  attivita'  promozionale  all'estero  di  rilievo  nazionale  e di
internazionalizzazione delle imprese.
  5.  Le  somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli
interventi    previsti    dal   Documento   programmatico   agricolo,
agroalimentare,  agroindustriale  e  forestale  nazionale, di seguito
denominato  "Documento programmatico agroalimentare", che il Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali,  sentite  le organizzazioni
professionali  agricole,  nonche'  le  organizzazioni cooperative, le
organizzazioni  sindacali  degli  operatori agricoli, le associazioni
dei  produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali
di  settore,  e  sentita,  altresi',  la  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  previa espressione del parere da
parte   delle   competenti   Commissioni  parlamentari,  al  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica (CIPE), ai fini
della  verifica della coerenza con la programmazione generale e della
relativa  approvazione.  L'approvazione  del  Documento programmatico
agroalimentare da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione
dei fondi di cui al comma 2.
  6.  Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano e previa
espressione   del   parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  puo'  essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni
dall'approvazione      del      Documento      di      programmazione
economico-finanziaria,  tenendo  conto  delle  evoluzioni intervenute
nelle  normative  comunitarie  di  settore;  analogamente  si  potra'
procedere  alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui al comma
2.
  7. Il Documento programmatico agroalimentare e' costituito:
    a)  dai  programmi  agricoli,  agroalimentari,  agroindustriali e
forestali,  nonche'  di  sviluppo  rurale predisposti da ogni singola
regione  e  provincia  autonoma,  di  seguito  denominati  "programmi
agricoli regionali";
    b)  dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare
l'inserimento  di  giovani  nel  settore  primario,  realizzati dalle
regioni   e  dalle  province  autonome  di  intesa  con  istituti  di
istruzione  secondaria,  professionale  e  facolta'  universitarie ad
indirizzo  agricolo-forestale  e  agroindustriale  delle  universita'
degli  studi,  e  dagli  interventi a favore della imprenditorialita'
giovanile;
    c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti
l'insieme  delle  regioni e delle province autonome, da realizzare in
forma cofinanziata;
    d)  dalle  attivita'  realizzate  dal  Ministero  delle politiche
agricole  e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143;
    e)  dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti
dal  decreto  legislativo  30  aprile 1998, n. 173, e dalle misure di
razionalizzazione del settore;
    f)   dai  programmi  di  interventi  predisposti  dalla  societa'
Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  8.  Per  il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali
potranno  essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola,
agroalimentare,  agroindustriale  e  forestale,  nonche'  di sviluppo
rurale cui la programmazione regionale fa riferimento.
  9. In mancanza della presentazione di uno o piu' programmi agricoli
regionali  o  di  uno  o  piu' documenti di cui al comma 8, alla loro
predisposizione  si  provvede  ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  10.  I  regimi  di  aiuto  contenuti  nel  Documento  programmatico
agroalimentare,   entro   quindici   giorni   dalla  approvazione  di
quest'ultimo   sono   notificati  alla  Commissione  delle  Comunita'
europee,  e costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito
dagli  articoli  87  e  88  del Trattato che istitui sce la Comunita'
europea,  come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge
16  giugno  1998, n. 209. Analogamente si provvede per la notifica di
eventuali modifiche.
  11.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, presenta annualmente al
CIPE  ed  al  Parlamento  un rapporto sullo stato di attuazione degli
interventi    previsti   dalla   presente   legge   e   sullo   stato
dell'agricoltura italiana.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  27  marzo 2001, n. 122 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che  lo  stanziamento previsto dal comma 2 del presente articolo 2 e'
incrementato  di  lire  89  miliardi  per  l'anno  2000 e di lire 100
miliardi  annue  per  ciascuno  degli  anni 2001 e 2002, destinate al
cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dal comma 7 del
presente articolo 2.