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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2001, n. 487

Regolamento contenente disposizioni di attuazione della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime".

note: Entrata in vigore del decreto: 3/4/2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  3-4-2002

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;
Visto in particolare l'articolo 4 della suddetta legge, che prevede l'emanazione di disposizioni attuative, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 della legge medesima, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale;
Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale" ed in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante "Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale" come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n. 261, dalla legge 30 novembre 1998, n. 413 e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522;
Visti in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 5 della predetta legge 31 luglio 1997, n. 261, l'articolo 3, commi 1 e 2 della predetta legge 30 novembre 1998, n. 413, e l'articolo 2 della predetta legge 28 dicembre 1999, n. 522;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990, recante "Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 11 dicembre 1990, n. 288, ed in particolare l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante "Attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127", come corretto ed integrato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare l'articolo 12;
Vista la decisione notificata con nota n. SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001, con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti disposto dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, ad eccezione di quella relativa alla riformulazione della disposizione concernente l'abbattimento del tasso di interesse commerciale di riferimento in misura proporzionalmente ridotta, qualora l'elemento di aiuto corrispondente dovesse superare rispettivamente il 9 per cento o 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto stesso, nella parte in cui si chiede di specificare "al netto delle percentuali corrispondenti alle quote IRPEF, IRPEG e IRAP applicati al momento della determinazione del contributo", in quanto la metodologia di calcolo dell'elemento di aiuto, applicata dalla Commissione europea, già sconta un'aliquota pari all'onere fiscale complessivamente stimato per l'impresa armatoriale nazionale;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 3794 del 5 dicembre 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Credito d'imposta
1. La concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, di seguito denominata "legge" è disposta, su istanza dell'impresa interessata, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 3 e dei limiti al cumulo dei benefici di cui all'articolo 4.
2. Le relative istanze devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di inammissibilità al beneficio, e devono contenere l'esatta indicazione della misura del credito d'imposta richiesto nonché delle altre provvidenze eventualmente disposte in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea per la medesima commessa, anche a favore dell'impresa esecutrice dei lavori.
3. Il decreto di cui al comma 1, a valere sulle disponibilità finanziarie recate dall'articolo 2, comma 3, della legge, indica l'ammontare massimo del credito d'imposta riconoscibile per la realizzazione dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità navale, con riferimento al valore del contratto determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, nonché la relativa quota di stanziamento utilizzata, determinata, quale impegno annuale di spesa da valere per la durata di quindici anni, in base al tasso lettera per operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni vigente il giorno precedente la data di emissione del provvedimento.
4. Il credito d'imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso ed è fruito, in relazione alle quote di prezzo effettivamente pagate, nel corso dei pertinenti periodi di imposta.
5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; detto credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento di cui all'articolo 1 della legge, effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
6. Alla regolazione contabile dei crediti d'imposta fruiti si provvede - nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge - a carico dell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante versamento delle somme corrispondenti ai crediti concessi alla contabilità speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito d'imposta all'Agenzia delle entrate, che può disporre ispezioni, anche a campione, intese a verificare l'osservanza delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del beneficio.
8. Nei casi di decadenza dal beneficio, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, ed all'articolo 7, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, che procede al recupero delle minori imposte versate ed all'applicazione delle relative eventuali sanzioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 16 marzo 2001, n. 88 recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
- L'art. 4 della legge n. 88/2001 così recita:
"Art. 4 (Applicazione). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'art. 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.
2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.".
- L'art. 2 della legge n. 88/2001 così recita:
"Art. 2 (Incentivazione degli investimenti). - 1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui all'art. 1, comma 5.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.".
- Il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 202 del 18 luglio 1998.
- L'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10, così recita:
"Art. 2 (Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali). - 1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso art. 2.
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.".
- Il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante: "Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale" (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306) convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1994, n. 48), modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante: "Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali" (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1995, n. 193), modificato e prorogato dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante: "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei" (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), modificata dalla legge 31 luglio 1997, n. 261 recante: "Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore" (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183), modificata dalla legge 30 novembre 1998, n. 413 recante: "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore" (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283) è modificata dalla legge n. 522/1999.
- L'art. 3, comma 1, della legge n. 261/1997 così recita:
"1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'Albo di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facoltà è esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttività ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato Albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacità produttiva assistibile annua, strutturale, già riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed è escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'Albo di nuove imprese.".
- L'art. 5 della legge n. 261/1997 così recita:
"Art. 5. - 1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.
2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.
6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.".
- L'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 413/1998, così recita:
"1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, è consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo così realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.
2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.".
- L'art. 20 del decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373, recante: "Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1990, n. 288, così recita:
"Art. 20 (Proroghe). - 1. Ai fini della proroga dei termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge, l'impresa interessata deve presentare istanza corredata da idonea documentazione comprovante i motivi di ordine tecnico che hanno determinato il ritardo nel completamento dei lavori.
2. Qualora per l'iniziativa, oggetto della richiesta di proroga di cui al precedente comma, sia stato concesso anche il contributo di cui all'art. 2 della legge l'impresa può far rinvio all'analoga istanza ed alla relativa documentazione eventualmente presentata dall'impresa di costruzione o trasformazione navale per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dall'art. 4 della legge stessa. In tal caso, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento.
3. Ai predetti fini per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate dall'art. 13 del presente regolamento.".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127" (Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 145) corregge ed integra il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 recante: "Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modificava la direttiva 94/57/CE" (Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201).
- Il comma 3 dell'art. 17 della lezge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gosto 1990, n. 192, così recita:
"Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".

Note all'art. 1, comma 1:
- Per l'art. 2 della legge n. 88/2001 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 1, comma 3:
- Per l'art. 2 della legge n. 522/1999 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 1, comma 5:
- L'art. 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, così recita:
"1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante. "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.

Note all'art. 1, comma 6:
- L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", così recita:
"1. Quotidianamente ed entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione o all'accredito i concessionari versano in via telematica, distintamente, l'ammontare delle somme riscosse presso i propri sportelli e quello delle somme accreditate dalle banche delegate relative ai versamenti unitari nell'apposita contabilità speciale istituita presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, denominata "fondi della riscossione" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. Presso la medesima sezione di tesoreria sono altresì istituite:
a) una contabilità speciale, denominata "fondi di bilancio" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell'ambito della sezione 2-erario del modello di pagamento, nonché di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche e ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare i rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato usufruendo di provvedimenti di sgravio;".

Note all'art. 1, comma 8:
- L'art. 11 del decreto-legge n. 564/1993, convertito dalla legge n. 132/1994 così recita:
"Art. 11. - 1. Il contributo di cui all'art. 10 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1 marzo o dal 1 settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
2. I lavori di cui al comma 1 dell'art. 10 devono essere ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 8. Detto termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per le ragioni indicate al comma 3 dell'art. 8, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.".
- L'art. 7 della legge n. 261/1997 così recita:
"Art. 7. - 1. Il contributo di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, può essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonché di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi e quale tasso di interesse l'ultimo "prime rate" disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.
2. I documenti per la determinazione e la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per le unità che completino i lavori di costruzione o trasformazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.".