LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 5-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 55
               Fondo nazionale per la realizzazione di
                 infrastrutture di interesse locale

  1.  Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche
e  delle  infrastrutture  di interesse locale, promuovere la funzione
delle   autonomie  locali  nella  valorizzazione  delle  risorse  del
territorio   e   nella   soddisfazione   dei  bisogni  primari  delle
popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso
decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con
gli    obiettivi    indicati    dal   Documento   di   programmazione
economico-finanziaria,  tra  la realizzazione del piano straordinario
delle  infrastrutture  e  delle  opere  di  grandi  dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e'  istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale
per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
  2.  I  contributi  erogati  dal  Fondo  di  cui  al  comma  1  sono
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale
indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle
realta' sociali interessate.
  3.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  ripartite con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Entro  il  31 gennaio di
ciascun  anno,  lo  schema  di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione  del  parere da parte delle competenti Commissioni, da
esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali  il decreto puo' essere emanato. In sede di prima applicazione,
per  l'anno  2002,  gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti
erogati  dal  Fondo  sono  prioritariamente  individuati  tra  quelli
indicati  in  apposita  deliberazione  delle  competenti  Commissioni
parlamentari.
  4.  Per  l'anno  2002  la  dotazione del Fondo e' determinata in 50
milioni  di  euro.  Per  gli  anni  successivi  il  Fondo puo' essere
rifinanziato  per  gli  interventi di cui al presente articolo con la
procedura  di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
dettate  le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente articolo.
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49 (in
G.U.   1a   s.s.  4/2/2004,  n.  5)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo 55.