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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1993)
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Testo in vigore dal:  18-12-1993
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Art. 37


È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
c)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 26 NOVEMBRE 1993, N. 489))
;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:
da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni. (23)
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 30 dicembre 1989, n. 424 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni".