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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1993)
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Testo in vigore dal: 30-7-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della  legge  10  agosto 1950, n. 646, e' sostituito dal
seguente:
  "I  Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per
l'industria  e  commercio,  per i lavori pubblici, per il lavoro e la
previdenza   sociale,  per  i  trasporti,  sotto  la  Presidenza  del
Presidente  del  Consiglio  del  Ministri  o  di un Ministro all'uopo
designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per
l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere
straordinarie  dirette  in  modo  specifico  al progresso economico e
sociale  dell'Italia  meridionale,  coordinandolo  con i programmi di
opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.
  Il  piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti
alla  sistemazione  dei  bacini montani e dei relativi corsi d'acqua,
alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in
dipendenza  dei  programmi  di  riforma  fondiaria,  alla  viabilita'
ordinaria  non  statale,  agli  impianti  per  la  valorizzazione dei
prodotti  agricoli  ed  alle opere di interesse turistico, nonche' la
esecuzione  di  acquedotti  e  fognature  e  di opere di sistemazione
straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.
  Restano  ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti
per  le  opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con
carattere  di  generalita',  al  cui finanziamento viene fatto fronte
mediante  stanziamenti  dei singoli stati di previsione dei Ministeri
suddetti".