DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 402

Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.
   Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori

  L'interesse  di differimento e di dilazione per la regolarizzazione
rateale  dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai
datori  di  lavoro  agli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
assistenza  obbligatoria  e'  pari  al  tasso  degli interessi attivi
previsti  dagli  accordi  interbancari  per i casi di piu' favorevole
trattamento,  maggiorato  di  cinque  punti,  e sara' determinato con
decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  concerto con il Ministro del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  con  effetto  dalla  data  di
emanazione del decreto stesso.(5)(6)(7)
  Per  il  settore  agricolo  il  tasso  di interesse di cui al comma
precedente  e'  ridotto  di  una  percentuale  di 11 punti sino al 31
dicembre  1982  per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta
giorni  dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In
caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo
secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in
via   giudiziale,   dei   contributi   previdenziali   di  pertinenza
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  Con  effetto  dal  10  gennaio  1983 i commi terzo, quarto, quinto,
settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
sono sostituiti dai seguenti:
    Le  ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai
commi  precedenti  sono tenute al pagamento degli interessi calcolati
per  il  periodo  intercorrente  tra la data della scadenza e la data
dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo
di  bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per
i contributi agricoli unificati.
  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni relative alla riscossione a
mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo".
  Per  le  aziende  in  crisi  per  le  quali  siano stati adottati i
provvedimenti  previsti  dalla  legge  12  agosto 1977, n. 675, dalla
legge  5  dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
n.  26,  convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n.
95,  e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi
di  efficacia  dei  provvedimenti  stessi,  il  tasso di interesse di
dilazione  e'  ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento
della  politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo
del  50  per  cento  del  tasso degli interessi attivi previsti dagli
accordi interbancari di cui al primo comma.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537))
  A decorrere dal 10 gennaio 1981, le agevolazioni contributive
previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n.
160,   dall'articolo   14-sexies,  secondo  comma,  lettera  c),  del
decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3
della  legge  30  dicembre  1980,  n. 895, e dagli articoli 7, ultimo
comma,  e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,
n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonche'   nelle  zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.((8))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il  D.L.  2 dicembre 1985, n. 688 ha disposto (con l'art. 1, comma 7)
che   "E'  elevata  da  5  a  8,50  punti  la  maggiorazione  di  cui
all'articolo  13,  primo  comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.
537,  con  effetto  dalla  data di pubblicazione del relativo decreto
ministeriale."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il  D.L.  9 ottobre 1989, n. 338 ha disposto (con l'art. 2, comma 12)
che  "E'  elevata  da  8,50  a  12  punti  la  maggiorazione  di  cui
all'articolo  13,  primo  comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, con effetto dalla
data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L.14 giugno 1996, n. 318 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che
"A  decorrere  dal  1  luglio  1996,  e'  determinata in sei punti la
maggiorazione  di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
La  L.  24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 23)
che  "In  deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre  1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni, il tasso di
interesse  di  differimento,  da  applicare  sulle  singole  rate, e'
fissato   nella  misura  del  tasso  legale  vigente  all'atto  della
rateizzazione."