DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 942

Provvedimenti in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
Testo in vigore dal: 9-1-1986
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  A  decorrere  dal  1 gennaio 1978 nei territori montani di cui alla
legge   25  luglio  1952,  n.  991,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  situati  al  di  sotto  dei 700 metri di altitudine, i
contributi  previdenziali  ed  assistenziali  dovuti per i lavoratori
agricoli dipendenti sono ridotti del 40 per cento.
  Tale  riduzione  non  si  applica  ai  contributi  base  dovuti per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti.
  A decorrere dalla data di cui al primo comma e' abrogato l'art. 15,
secondo  comma,  del  regio  decreto  24  settembre  1940, n. 1949, e
cessano  di  avere  efficacia i provvedimenti agevolativi disposti in
attuazione dell'articolo medesimo.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La  Corte  Costituzionale con sentenza 19-30 dicembre 1985, n.370 (in
G.U. 1a s.s. 8/1/1986, n.1) ha dichiarato:" in applicazione dell'art.
27  della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 8 dello stesso d.l. n. 942 del 1977, convertito nella legge
n. 41 del 1978."