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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 942

Provvedimenti in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal:  9-1-1986
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Art. 8


A decorrere dal 1 gennaio 1978 nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, situati al di sotto dei 700 metri di altitudine, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti sono ridotti del 40 per cento.
Tale riduzione non si applica ai contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
A decorrere dalla data di cui al primo comma è abrogato l'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e cessano di avere efficacia i provvedimenti agevolativi disposti in attuazione dell'articolo medesimo.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-30 dicembre 1985, n.370 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1986, n.1) ha dichiarato:" in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.l. n. 942 del 1977, convertito nella legge n. 41 del 1978."