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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 942

Provvedimenti in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal: 1-3-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
provvedimenti  in  materia  previdenziale  la  cui  applicazione deve
decorrere a partire dal 1 gennaio 1978;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  per  il  bilancio e la programmazione
economica, per le finanze e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Alle pensioni)) erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza
sostitutive  o  integrative  dell'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori
dipendenti,  o  che  ne  comportino l'esclusione o l'esonero, nonche'
alle   pensioni  erogate  dall'Ente  nazionale  assistenza  agenti  e
rappresentanti di commercio (ENASARCO), e' estesa, in sostituzione di
quella   vigente   per   ciascun   trattamento,  la  normativa  della
perequazione   automatica  delle  pensioni  del  fondo  pensioni  dei
lavoratori  dipendenti  ((di  cui  agli articoli 9 e 10 della legge 3
giugno  1975,  n. 160)); dal 1 gennaio 1978 alle dette pensioni, ((in
esecuzione  degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160))
si  applicano,  per  la perequazione automatica, gli aumenti previsti
dal decreto ministeriale 20 ottobre 1977.
  ((L'importo  della  perequazione  automatica  di cui all'articolo 9
della  legge  3  giugno  1975,  n.  160,  non  puo'  superare,  per i
trattamenti  minimi  delle  singole  gestioni  pensionistiche, quello
calcolato in base all'articolo 10 della legge stessa.))
  In sede di prima applicazione:
    gli  aumenti  spettano  anche alle pensioni di cui al primo comma
liquidate  nel primo semestre del 1977, qualora tale effetto sia gia'
previsto dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti;
    relativamente   ai  lavoratori  iscritti  al  fondo  speciale  di
previdenza  per  i  dipendenti  dall'Ente nazionale energia elettrica
(ENEL)  e  dalle aziende elettriche private, l'aumento delle pensioni
derivante   dall'applicazione   del   presente   articolo  assorbe  e
sostituisce,  fino a concorrenza, gli aumenti delle pensioni maturate
con   decorrenza   1  luglio  1977  in  dipendenza  dell'applicazione
dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
  Dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono esclusi i
trattamenti  di  pensione ai quali si applica la disciplina contenuta
nell'art.  1  della  legge  29  aprile  1976,  n. 177, concernente il
collegamento  delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni,  nonche'  i  trattamenti di pensione previsti dall'art.
14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
  ((Per  l'anno  1978 restano fermi)) i limiti massimi previsti dalle
discipline   in   vigore  ai  fini  del  calcolo  degli  aumenti  per
perequazione automatica delle pensioni.
  ((A decorrere dal 1 gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in
percentuale  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 10 della legge 3
giugno  1975,  n.  160,  non  puo' derivare per le pensioni di cui al
presente  articolo  un  incremento  superiore a quello che si ottiene
applicando   l'aumento  percentuale  stesso  all'importo  determinato
mediante  l'applicazione  della  misura  massima della percentuale di
commisurazione  prevista  dal  secondo  comma  dell'articolo 11 della
legge  30  aprile  1969, n. 153, al limite massimo della retribuzione
che   puo'   essere   presa   in   considerazione   per  le  pensioni
dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e
27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
  Le  disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
pensioni  liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti.))